ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 569 cpc, l’ordinanza di vendita deve programmare lo svolgimento della vendita senza incanto, indicando tra l’altro le modalità di prestazione della cauzione, che normalmente viene versata a mezzo assegno circolare non trasferibile al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione.
Il legislatore ha, tuttavia, all’art. 173 quinques disp. att. cpc, previsto modalità “alternative” di prestazione della cauzione e precisamente:
-con il D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, da aversi luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale potevano essere proposte le offerte d’acquisto;
-con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 mediante sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale;
-con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.
In tale ultimo caso, ai sensi della richiamata disposizione, è necessaria la preventiva individuazione (nell’ordinanza di delega) della categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione in favore della procedura esecutiva, che è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione.
Si discute, tuttavia, sull’effettiva applicabilità di tale norma e tanto perché il delegato nel giorno fissato per la gara deve avere notizia del versamento della cauzione, onde poter procedere alla valutazione di ammissibilità ed efficacia e provvedere conseguentemente alla deliberazione delle offerte.
Da qui si è correttamente osservato che le modalità di offerta previste dal citato art. 173 quinques disp. att. cpc difficilmente potranno garantire le medesime caratteristiche di anonimato che circondano la presentazione dell’offerta a mezzo di deposito di busta.
Questo è sicuramente vero per le modalità di pagamento a mezzo sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di credito o con gli altri mezzi di pagamento con moneta elettronica; mentre per quanto riguarda la prestazione della cauzione attraverso la fideiussione, è necessario attendere le varie ordinanze di delega onde verificare il comportamento e l’interpretazione che sarà fornita alla norma da parte dei vari Giudici dell’Esecuzione.
FOCUS
La previsione del versamento della cauzione con le modalità “alternative” di cui all’art. 173 quinques disp. att. cpc costituisce una scelta discrezionale del Giudice dell’Esecuzione, per cui è buona norma leggere l’avviso di vendita onde verificare se tale facoltà sia contemplata.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 612/2015