Ai sensi dell’art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la “causa petendi” sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 19122 del 15 settembre 2020.
Una banca aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina che disattendeva la contestazione fatta dall’istituto di credito al progetto di distribuzione delle somme ricavate da una procedura esecutiva immobiliare, progetto nel quale veniva attribuita ad un’altra banca una somma di denaro. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e, successivamente, anche la Corte d’Appello, aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che la sentenza del Tribunale potesse essere impugnata solamente con ricorso straordinario per cassazione.
La Suprema Corte, nell’affermare il principio di cui sopra e nel ritenere quindi infondato il ricorso della banca, ha chiarito che l’art. 512 c.p.c. dispone che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede sulle controversie sorte in sede di distribuzione è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c. Tale rinvio, che dunque prescinde dalle ragioni della controversia e delimita la propria fattispecie applicativa solo in base alla natura della stessa (controversie in sede di distribuzione), implica l’applicazione anche dell’art. 618 c.p.c., comma 2,, a mente del quale le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, non sono impugnabili. Per le stesse, pertanto, residua solo lo strumento del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno