ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Aldo Vicario del Foro di Lodi
L’insinuazione al passivo del fallimento non costituisce presupposto per l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita in sede esecutiva, essendo l’insinuazione necessaria solo per il riconoscimento definitivo del credito in sede fallimentare e non avendo incidenza sull’applicazione del disposto dell’art. 41 in sede esecutiva.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lodi, sez. esecuzioni immobiliari, Dott.ssa Arianna D’Addabbo, con l’ordinanza del 20.05.2016.
Nel caso di specie, in sede di discussione sull’approvazione del piano di riparto, il Fallimento del debitore esecutato, intervenuto in corso di procedura esecutiva, richiedeva l’intera somma ricavata dalla vendita del bene immobile di proprietà del fallito, mente il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo fondiario, in forza della tutela privilegiata prevista per il proprio credito qualificato, ne richiedeva l’assegnazione con preferenza rispetto al Fallimento.
Il Giudice dell’esecuzione osservava che l’insinuazione al passivo del Fallimento non costituisce presupposto per l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita in sede esecutiva (ex multis Cassazione 314/98/, 5267/98), rilevando ai soli fini del riconoscimento definitivo del credito in sede fallimentare e non anche ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 41 TULB in sede esecutiva.
A tal proposito, riconosceva la piena legittimazione da parte dell’Istituto di credito fondiario all’assegnazione provvisoria delle somme in sede esecutiva, rilevato che la collocazione nel progetto di riparto fallimentare conseguente alla regolare proposizione della domanda di insinuazione al passivo costituisce presupposto necessario per la successiva attribuzione definitiva delle somme assegnate in sede esecutiva.
Per quanto suesposto, il Tribunale disponeva l’assegnazione del ricavato della vendita al creditore fondiario in via provvisoria, nei limiti del proprio credito, dedotte le spese in prededuzione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 303/2016