ISSN 2385-1376
Testo massima
1) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART.615 CPC PROPOSTA DAL DIFENSORE CON PROCURA A MARGINE DI PRECEDENTE OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – INAMMISSIBILITÀ.
Il giudizio di opposizione endoesecutivo è dotato di propria autonomia per cui la procura speciale conferita per un giudizio non abilita il difensore a promuoverne altri, anche se relativi alla medesima procedura esecutiva, salvo che non risulti conferita una procura generale ad litem.
Da tanto ne consegue, in ossequio alle principali regole contenute negli articoli 82, 83 e 84 cpc che il difensore dotato di procura speciale per il giudizio di opposizione all’esecuzione non è abilitato a promuovere un nuovo giudizio di opposizione all’esecuzione anche se relativo alla medesima procedura.
2) RILEVABILITÀ D’UFFICIO DELL’ESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO – SUSSISTENZA.
Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto “ex tunc”, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa.
3) SOSPENSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI UN CONDEBITORE PRINCIPALE IN SOLIDO – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA ALTRO DEBITORE SOLIDALE – INVOCABILITÀ DELLA SOSPENSIONE AUTONOMIA DEI GIUDIZI
Il ricorso per decreto ingiuntivo a carico di debitori solidali introduce, cumulate in unico procedimento, tante cause distinte quante sono i debitori in considerazione dell’autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli coobbligati. Il provvedimento monitorio, pur essendo costituito materialmente da un unico documento, contiene in realtà tanti singoli provvedimenti monitori, del tutto autonomi e distinti fra loro, quanti sono i debitori solidali, cosi come la sentenza che rechi la condanna all’adempimento di più debitori solidali costituisce autonomo titolo esecutivo attivabile nei confronti di ciascun debitore ed idoneo ad acquistare definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all’intimato che non la impugni (cass. civ n.11251/90 in motivazione).
Proprio in ragione della suddetta autonomia, gli effetti propri di ciascuna ingiunzione sono insensibili all’eventuale sopravvenienza di una pronunzia di accoglimento dell’opposizione proposta da altro intimato, perché l’invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell’art. 1306 secondo comma va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti (cass.,11867/08) cass.civ.7881/03; cas.civ.11251/90) cass.civ 464/87; cass.civ 55891/82).
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Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cassino, Giudice dell’esecuzione dott. Andrea Petteruti con ordinanza del 13 novembre 2013, il quale è stato chiamato a pronunziarsi in merito ad una opposizione all’esecuzione proposta da un difensore privo di procura, il quale lamentava l’inesistenza del titolo esecutivo in quanto l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo era stata sospesa nei confronti dell’obbligato principale.
Il giudice ha prima di tutto ben chiarito i principi giuridici che regolano le procure che devono essere rilasciate ai difensori dei debitori, le quali devono sempre sottostare alle regole generali fissate dagli art.82, 83 e 84 cpc per le quali non vi è alcuna deroga con la conseguenza che per ogni opposizione all’esecuzione, benché contro la medesima procedura esecutiva, occorre il rilascio di una specifica procura speciale.
Nonostante l’inammissibilità dell’opposizione, il Tribunale ha ribadito il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo esecutivo, in ogni stato e grado del giudizio, come più volte espresso dalla suprema Corte di Cassazione.
Infine, il giudice ha precisato come il debitore solidale, che abbia proposto autonomo giudizio di opposizione, non può avvalersi del favorevole provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione conseguito dal debitore principale nel giudizio di opposizione atteso l’autonomia dei giudizi.
Per tutte queste ragioni il Tribunale ha rigettato l’opposizione, dopo aver verificato d’ufficio l’esistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna al pagamento delle spese.
Il presente provvedimento è stato segnalato dall’Avv. Antonio de Falco.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUZIONI IMMOBILIARI
OSSERVA
Con istanza depositata in data 20 settembre 2013 il debitore esecutato ha chiesto dichiararsi estinta la procedura esecutiva, ovvero sospendersi la stessa per avere il Tribunale di Torino sospeso l’efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente.
Il G.E ha riqualificato l’istanza come ricorso ex art. 615 cpc ed ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti, assegnando all’opponente termine per l’instaurazione del contraddittorio.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il creditore procedente, il quale in via preliminare, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto difetterebbe valida procura alle liti in capo al difensore, e nel merito ha chiesto il rigetto dello stesso sul presupposto che la sospensiva è stata concessa non già in favore dell’odierno opponete, ma di altro condebitore solidale e per di più nell’ambito di un giudizio diverso da quello instaurato.
E’ fondata l’eccezione di difetto di procura.
L’odierno ricorso è stato depositato dal difensore del debitore, il quale agisce in virtù di procura speciale rilasciata a margine di altro atto di opposizione all’esecuzione (depositato in data 28 dicembre 2012) la quale testualmente recita “avv
. Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio con ogni più ampia facoltà di legge e con espressa autorizzazione a rinunziare, transigere, conciliare e quietanzare a proporre domande riconvenzionali, a procedere nella fase esecutiva, a procedere nella fase di gravame e con espressa autorizzazione a sottoscrivere il presente atto nonchè ogni altro atto difensivo connesso e conseguente” .
Il difensore del debitore dunque aveva la procura unicamente per:
a) introdurre quel giudizio di opposizione;
b) procedere nella fase esecutiva relativamente a quel giudizio;
c) sottoscrivere ogni atto conseguente e connesso a quel giudizio.
Costui, dunque, non era abilitato a promuovere un nuovo giudizio di opposizione all’esecuzione.
Ora è pacifico che il giudizio di opposizione endoesecutivo è dotato di propria autonomia per cui la procura speciale conferita per un giudizio non abilita il difensore a promuoverne altri, anche se relativi alla medesima procedura esecutiva, salvo che non risulti conferita una procura generale ad lites (ex plurimis cass. Civ. 13638/04)
Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione, essendo stato il relativo giudizio introdotto da difensore privo di procura.
Tale statuizione, tuttavia non esime il GE dal valutare l’attuale esistenza di un valido titolo esecutivo, essendo noto che il giudice dell’opposizione all’esecuzione ”
è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull’esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sopravvenuta caducazione che determina l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto l’esistenza di un valido titolo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa
” (da ultimo cass. civ. 15363/11).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Sono pacifiche e non contestate alcune circostanze:
a) il decreto ingiuntivo azionato dalla creditrice è stato opposto sia dalla
.debitrice principale sia dalla
, ossia da due dei tre condebitori sociali;
b) le opposizioni hanno dato vita a due distinti giudizi, i quali pendono attualmente innanzi a due giudici diversi e non è stato adottato alcun provvedimento di riunione;
c) il giudice dell’opposizione promossa da
ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
d) il giudice dell’opposizione proposta dalla SAS. invece ha adottato un provvedimento di segno diametralmente opposto, concedendo la sospensiva.
Il problema che si pone, dunque, è quello di stabilire se del provvedimento di sospensione ottenuti dalla SAS possa giovarsi anche il
Al quesito va data risposta negativa.
Il ricorso per decreto ingiuntivo a carico di debitori solidali introduce cumulate in unico procedimento “
tante cause distinte quante sono i debitori in considerazione dell’autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli coobbligati
”
Detto provvedimento monitorio, pertanto, pur essendo costituito materialmente da un unico documento contiene in realtà tanti singoli provvedimenti monitori del tutto autonomi e distinti fra loro quanti sono i debitori solidali, cosi come la sentenza che rechi condanna all’adempimento di più debitori solidali costituisce autonomo titolo esecutivo attivabile nei confronti di ciascun debitore ed idoneo ad acquistare definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all’intimato che non la impugni (cass. civ. n.11251/90 in motivazione).
E’ del pari noto che, proprio in ragione della suddetta autonomia, gli effetti propri di ciascuna ingiunzione sono insensibili all’eventuale sopravvenienza di una pronunzia di accoglimento dell’opposizione proposta da altro intimato, perché l’invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell’art.1306 secondo comma cc va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti (cass. civ. 11867/08; cass. civ. 7881/03; cass. civ.11251/90; cass. civ 4647/87; cass.civ 5591/82).
Nel caso di specie il debitore opponente non può giovarsi degli effetti del provvedimento adottato nell’ambito del giudizio intentato dalla SAS perché detto provvedimento attiene ad un diverso titolo esecutivo.
Non deve sorprendere il fatto che la sospensiva sia stata negata ad un condebitore e concessa ad un altro: di fatti, i motivi di opposizione allegato da ciascun debitore ben possono differire tra loro, così come differenti possono essere le prove addotte a sostegno dell’opposizione, per cui è logicamente configurabile l’ipotesi in cui la sospensione sia concessa in favore di un debitore e negata nei confronti di un altro.
Nel consegue che sussiste un valido titolo esecutivo idoneo a fondare la presente esecuzione.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza.
PQM
1. rigetta l’istanza di sospensione;
2. fissa termine perentorio sino al 01 marzo 2014 per l’instaurazione del giudizio di merito, da introdursi a cura della parte interessata mediante notificazione dell’atto di citazione (osservati i precipui termini a comparire previsti dalla legge) ed iscrizione della causa a ruolo;
3. avvisa le parti che la loro costituzione nella fase cautelare dinanzi al G.E. non produrrà alcun effetto nel giudizio di merito eventualmente instaurato ed invita dunque le parti interessate a coltivare detto giudizio, a costituirsi ed a depositare in tale sede i documenti eventualmente prodotti in sede esecutiva;
4. dispone che la parte che intende promuovere il giudizio di merito depositi nel fascicolo della fase contenziosa:
a) copia autentica del verbale dell’udienza fissata per la comparizione delle parti dinanzi al G.E. per la fase sospensiva;
b) copia autentica della presente ordinanza (con la prova dell’avvenuta comunicazione);
c) copia autentica del ricorso depositato e del relativo procedimento di fissazione d’udienza (con la prova dell’avvenuta notificazione alle parti di tali provvedimenti);
5. condanna l’opponente a rifondere le spese sostenute per la presente fase dalla società opposta, che si liquidano in euro 800,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Cassino 11.11.2013
IL G.E.
Dr. Andrea Petteruti
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