ISSN 2385-1376
Testo massima
“La presenza di beni mobili all’interno del fondo da rilasciarsi non è di ostacolo alla liberazione dalle persone ivi presenti, la soluzione al problema si rinviene nell’art. 609 primo comma cpc. La custodia ivi contemplata non costituisce custodia in senso tecnico, atteso che il creditore o il terzo al quale è affidata la conservazione delle cose riveste una posizione assimilabile a quella del depositario di beni mobili per conto del proprietario. Si tratta di un rapporto di carattere obbligatorio che sorge tra il “custode-depositario” ed il proprietario di beni mobili, per cui gli obblighi sullo stesso derivanti sono di conservazione materiale e non anche di manutenzione e di amministrazione. Di talché tale rapporto può dar luogo ad un credito del depositario per compenso e per spese, che godono del privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito stesso, per cui il creditore/depositario ha una duplice facoltà:
-da un lato, può procedere nelle forme dell’esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale secondo le regole proprie di questa;
-dall’altro, può procedere nelle forme dell’esecuzione espropriativa privata secondo le regole di cui agli artt. 2796 e 2797 cc, facendo vendere i beni soggetti al privilegio secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”
Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dell’esecuzione, dott. Valerio Colandrea, che ha affrontato il problema della presenza dei beni mobili del debitore o di un terzo nell’immobile da liberare e non sottoposti a pignoramento, che devono essere asportati e depositati in altro luogo, in quanto l’ordine di liberazione prevede che si rilasci l’immobile libero da persone e cose, per cui l’asporto ne rappresenta modalità attuativa.
È da premettere preliminarmente che:
-il pignoramento immobiliare non comprende i beni mobili che costituiscono arredamento ossia che sono destinati al servizio degli immobili stessi ex art. 556 cpc;
-il pignoramento immobiliare comprende beni mobili ai quali può riconoscersi natura pertinenziale per il carattere di subordinazione funzionale con l’immobile (es. le scorte anche vive di un fondo agricolo);
-il pignoramento immobiliare comprende beni mobili che, sebbene suscettibili di autonoma valutazione economica e non espressamente menzionati nell’atto, sono fisicamente uniti all’immobile e fanno parte di esso (cd. accensioni in senso tecnico ad es. impianto di riscaldamento);
-la Cassazione (cfr. sentenza n.9760 del 29/9/1993) ha ritenuto che, stante l’autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, per iniziare l’esecuzione forzata sui beni mobili che compongono l’immobile è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili;
-la Cassazione (cfr. sentenza n.3610 del 12/3/2001) ha ridefinito il rapporto tra immobile e beni mobili in esso contenuti, ponendo l’accento sul vincolo che lega le due fattispecie dei cespiti e superando in tal modo il dato materiale della separazione dell’uno rispetto all’altro. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che il complesso unitario dell’immobile è comprensivo anche degli affreschi che ne adornano gli appartamenti cui è da attribuire la qualificazione giuridica di pertinenza dell’immobile alla stregua dell’art. 817 cc.
In sede di rilascio, dunque, potrebbero verificarsi le seguenti fattispecie:
a).qualora all’interno dell’immobile vengano rinvenute cose prive di qualsivoglia valore economico o in pessimo stato è possibile presumere che le stesse siano state abbandonate dal debitore esecutato, cd. res derelictae, suscettibili di occupazione ex art. 923 cc: il custode dell’immobile pignorato può disporne l’asporto e lo smaltimento secondo le norme di legge.
L’accertamento sullo stato di derelizione può essere compiuto dall’ufficiale giudiziario al momento dell’accesso, per cui nel verbale deve essere contenuta una sommaria descrizione delle cose e del loro stato, nonché una ricognizione della loro mancanza di valore;
b).qualora all’interno dell’immobile si rinvenga il debitore ovvero il titolare delle cose presenti, il custode deve formulare l’invito ad asportare i beni mobili entro un determinato termine e, in caso di mancato rispetto del termine, alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme di legge ovvero alla liquidazione delle stesse. In difetto di immediato asporto, ai sensi dell’art. 609 cpc, l’Ufficiale Giudiziario dispone la custodia dei beni mobili non riscossi, incaricando lo stesso custode ovvero l’istituto Vendite Giudiziarie, all’uopo nominato, al ritiro e al trasporto presso la sua sede o in altro luogo idoneo al ricovero.
In tal caso si potrebbe attivare la procedura ex art. 1211 cc e precisamente “se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal Tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e depositarne il prezzo“.
È, quindi, possibile addivenire alla liberazione dell’immobile dei beni mobili tramite la vendita di quest’ultimi secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ex artt. 2796 e 2797 cc ed, in caso di mancata vendita dei beni mobili in custodia, si farà applicazione dell’art. 20 comma 3 del DM 109/1997 secondo il quale “le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell’istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza previa autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione”.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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