Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
L’attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia.
In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo.
In questa ipotesi, non opera il principio della sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo dell’atto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia, con la sentenza del 29.06.2016.
Nel caso in oggetto, un Condominio creditore, notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di alcuni debitori, iscriveva a ruolo la relativa procedura per espropriazione, mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, non recanti alcuna attestazione di conformità all’originale.
Il Giudice dell’esecuzione, fissata l’udienza ex art. 172 disp. att. c.p.c. allo scopo di stimolare il contraddittorio sul tardivo deposito delle copie conformi degli atti prodromici all’esecuzione, avvenuto dopo circa 120 giorni, dichiarava inefficace il pignoramento compiuto a norma dell’art. 557, co. 3, c.p.c..
Avverso il predetto provvedimento, proponeva tempestivo reclamo il creditore, sostenendo che il deposito di copie non attestate di conformità, integrasse una mera irregolarità formale, comunque sanata in virtù del raggiungimento dello scopo da parte dell’atto.
Il Tribunale adito, con specifico riferimento al pignoramento immobiliare, richiamava la disciplina normativa, introdotta dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, con la quale il legislatore ha, tra l’altro, previsto che il creditore depositi nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento e che, in mancanza, ovvero nell’ipotesi in cui la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, siano depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, il pignoramento perda efficacia.
La riforma del 2014, argomentava il Giudicante, ha peraltro, previsto che a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito dei suddetti atti, avvenga attraverso modalità telematica.
Al riguardo, il Tribunale lombardo, si è posto un duplice interrogativo: da una parte, se la questione dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito dei documenti indicati all’art. 557, co. 2, c.p.c. sia rilevabile d’ufficio; dall’altra, quale sia il rimedio esperibile dalla parte che assuma di esser stata lesa dal provvedimento che dichiara inefficace il pignoramento compiuto.
In ordine al primo punto sottolineava che, a seguito della riforma di cui alla L. 69/2009, i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d’ufficio dal giudice, almeno sino alle udienze 530, 547 e 569, restando poi sanate dalla preclusione di fase che, dunque, anche l’inefficacia del pignoramento sancita dall’art. 557, co. 3, c.p.c., sia rilevabile d’ufficio.
In ordine al secondo tema, osservava che il rimedio a disposizione del creditore nell‘ipotesi di emissione di provvedimento di rigetto del pignoramento, doveva essere individuato nel reclamo al Collegio, a norma dell’art. 630, co. 3, c.p.c..
In relazione, infine, alla questione posta con il reclamo, il Tribunale, disattendendo l’orientamento della pur scarna giurisprudenza di merito sul punto, evidenziava che le copie di cui parla l’art. 557, co. 3, c.p.c., sono sicuramente le copie conformi di cui all’art. 557, co. 2, anche in considerazione del fatto che la questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva.
In altri termini, la mancanza dell’attestazione di conformità, non costituisce una mera irregolarità di sorta, in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all’originale, deve aver dinanzi a sé l’originale.
La tesi della sanatoria del vizio nell’ipotesi del raggiungimento dello scopo dell’atto, non è perseguibile: in primo luogo, perché essa opera in riferimento alla categoria della nullità e non dell’inefficacia dell’atto per il suo mancato tempestivo deposito; in secondo luogo, perché una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo, qualora depositato tardivamente.
Per le argomentazione suesposte, il Tribunale di Milano rigettava il reclamo proposto, dichiarando irripetibili le spese sostenute da parte reclamata.
IL COMMENTO
La pronuncia in esame che commina la sanzione dell’inefficacia/inammissibilità nei riguardi delle procedure esecutive introdotte telematicamente mediante il deposito di titolo, precetto e pignoramento privi delle relative attestazioni di conformità agli originali, non accoglie il principio della sanatoria degli atti viziati in presenza del raggiungimento dello scopo cui essi sono destinati.
Il Giudice lombardo, da una parte, sottolinea che la teoria del raggiungimento dello scopo dell’atto attiene alla categoria della nullità e non della sua inefficacia per tardivo deposito; dall’altra, osserva che una volta fissato dal legislatore un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha senso rilevare che abbia raggiunto il suo scopo, ove depositato tardivamente.
In altri termini, ciò che rileva, ad avviso del Tribunale, non è la disposizione di cui all’art. 156 c.p.c., quanto piuttosto quella contenuta nell’art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l’attività processuale successiva in mancanza del tempestivo compimento dell’attività processuale immediatamente precedente e ad essa strumentalmente collegata: si pensi alle conseguenze del tardivo deposito dell’istanza di vendita previste dall’art. 497 c.p.c., del mancato deposito della documentazione ipocatastale di cui all’art. 567, co. 3, c.p.c., o del mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c..
Il provvedimento in oggetto si discosta notevolmente dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto che, viceversa, tende a valorizzare la funzione tipica dell’atto ed a salvaguardarne il contenuto, pur in difetto di alcuni suoi requisiti formali (cfr. Tribunale di Bologna, ord. del 22.10.2015; Tribunale di Bari, ordinanza del 04.05.2016; Tribunale di Caltanissetta, ordinanza del 01.06.2016).
A ben vedere, la teoria secondo la quale in mancanza di attestazione di conformità, non viene meno il diritto del creditore ad agire in esecuzione forzata, né si può, quindi, parlare di invalidità del pignoramento, appare la soluzione largamente preferibile, anche in considerazione della complessità tecnica di una materia interessata da continue modifiche legislative e tale da giustificare l’accoglimento di soluzioni meno drastiche ed ispirate ad un maggior buon senso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno