Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il Giudice dell’Esecuzione, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata, può ordinare al professionista delegato non più in carica e che non abbia depositato la documentazione ricevuta originariamente al momento della delega, di consegnarla entro un termine prestabilito, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Benevento, Dott. Michele Cuoco, con l’ordinanza del 13.04.2017.
Nella fattispecie considerata, il professionista delegato, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, depositava relazione con la quale lamentava la mancata restituzione da parte del delegato precedentemente nominato e non più in carica, della documentazione originariamente ricevuta al momento della delega.
Il Giudice, letta la relazione del professionista in carica, ordinava al precedente delegato la consegna della documentazione richiesta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, riservandosi, all’esito, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario.
Per altri precedenti si veda:
ESECUZIONE FORZATA: l’azione risarcitoria del creditore in danno del professionista delegato per appropriazione indebita del ricavato
Il notaio risponde del danno arrecato al creditore anche per la condotta del collaboratore infedele
Sentenza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 05.02.2016
PROCEDURA ESECUTIVA: COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO
Il rimedio avverso i decreti di liquidazione dei compensi emessi in favore di qualsiasi “ausiliario del magistrato” è costituito dall’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 01.02.2013 | n.2474
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