In data 17 ottobre 2022, alla Serie Generale n. 243, Supplemento Ordinario n. 38., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022; il provvedimento dà attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché’ in materia di esecuzione forzata.
Tale atto riguarda la c.d. “riforma del processo civile” a firma del Ministro Marta Cartabia, in tale contesto si inserisce anche la modifica alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
In particolare, all’art. 4 del predetto decreto sono riportate le modifiche del Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie; più specificamente il comma 11 lettera c, sostituisce la formulazione dell’art. 179 ter Disp. Att. Cpc.
Il già menzionato articolo, rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, individua i requisiti e gli obblighi formativi posti a carico dei Delegati iscritti negli appositi elenchi.
La novella legislativa ha mantenuto ferma le disposizioni riguardanti i requisiti soggettivi necessari all’iscrizione nei registri così come la previsione relativa alla tenuta degli stessi.
Le modifiche più rilevanti hanno riguardato le modalità di iscrizione, la domanda presentata dal professionista deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.
Inoltre, l’interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco”.
A tal fine sarà necessario, anche alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco dovranno farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni allegando:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.
Inoltre, sempre per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno essere in possesso, anche alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.
Il nuovo art. 179 ter disp. att. cpc specifica anche le modalità di definizione di programmi, corsi di formazione e di aggiornamento per gli iscritti oltre che la prassi da seguire per il controllo del possesso e/o mantenimento dei requisiti richiesti ai professionisti ai fini dell’inclusione nell’elenco.
L’organo preposto a tali attività, in particolare a quelle di controllo, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell’interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Nel caso in cui il professionista venga cancellato dall’elenco a seguito di revoca della delega non potrà essere reinserito nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Viene stabilito che il giudice dell’esecuzione dovrà sostituire senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.
Altra rilevante novità è data dalla previsione di impossibilità di iscrizione per il professionista in più di un elenco.
Infine, il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario dovrà indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.
Quella delineata rappresenta solo una delle tante novità apportate dal predetto decreto legislativo che, unitamente al decreto legislativo n. 150 pubblicato in pari data, è inserito nel più ampio disegno di riforma della Giustizia.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 – Serie generale – Supplemento ordinario n. 38), tuttavia lo stesso non può dirsi per ogni disposizione; infatti all’art. 35 primo comma si legge che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
I commi successivi indicano i casi specifici in cui l’entrata in vigore delle modifiche è differente dalla disposizione generale.
In conclusione, il nuovo art. 179 ter disp. att. Cpc entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e ciò comporterà l’applicazione delle nuove disposizioni.
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