Tra le modifiche apportate al processo di espropriazione forzata dal D.L. 59/2016, convertito nella L. n. 119/2016, figura la previsione dell’art. 596 c.p.c., che, nell’attuale formulazione, consente al giudice dell’esecuzione, ove non si possa provvedere ai sensi dell’ art 510, comma 1, il potere di formare, nei trenta giorni successivi al versamento del prezzo, un riparto anche parziale della distribuzione del ricavato contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e che dovrà essere depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, previa fissazione dell’udienza per la loro audizione.
La disposizione contenuta nell’art. 596 c.p.c. testualmente recita:
I. Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
II. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
III. Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’art. 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’art. 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.
La riforma, in altri termini, consente ai creditori di ottenere anticipatamente parte delle somme che saranno distribuite a conclusione della procedura, a patto che il progetto di distribuzione non superi il novanta per cento delle somme da ripartire.
La distribuzione parziale può essere disposta anche in favore dei creditori aventi diritto all’accantonamento o i cui crediti costituiscono oggetto di controversia, purché sia presentata una fideiussione autonoma irrevocabile ed a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari, idonea a garantire la restituzione delle somme ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti; oltre che degli interessi che decorrono dal pagamento fino alla effettiva restituzione.
La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
La novella del 2016 nulla statuisce in ordine al regime transitorio, ma introducendo una disciplina indubbiamente più favorevole per i creditori senza, peraltro, incidere negativamente sulla posizione del debitore, si ritiene applicabile anche alle espropriazioni in corso.
In conclusione, il legislatore, attraverso la modifica dell’art. 596 c.p.c., consente a tutti creditori, secondo specifiche modalità, di ottenere in tempi più rapidi l’incasso del prezzo di vendita dei beni.
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