La domanda di nullità dei pignoramenti eseguiti su quote ideali di beni oggetto di comunione legale rientra ex art. 617 c.p.c. tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi e va proposta entro venti giorni dal compimento dell’atto impugnato e, comunque, entro il termine di fase stabilito a pena di decadenza dall’art. 569, comma 2, c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino, con la sentenza n. 5955 del 18.11.2016.
Nella fattispecie in questione, una debitrice esecutata proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da una Banca creditrice ed, in particolare, avverso i pignoramenti eseguiti su una quota ideale di alcuni beni in comunione legale col coniuge.
La creditrice, nel costituirsi in giudizio, contestava ogni avversa deduzione, eccependo il fatto che i motivi di opposizione, pur qualificati ex art. 615 c.p.c., avevano, in realtà, la sostanza di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e risultavano, dunque, inammissibili in quanto tardivi.
Il Tribunale di Bari affrontava, preliminarmente, la questione ritenuta assorbente, della qualificazione giuridica dell’opposizione proposta, rilevando in proposito che trattavasi di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., rappresentando null’altro che la contestazione in ordine alla validità di un atto del processo esecutivo (il pignoramento), senza investire il diritto del creditore di agire in executivis.
Tanto premesso, il Giudice adito osservava che l’opposizione ad un atto esecutivo deve essere proposta entro giorni venti dal compimento dell’atto impugnato e, comunque, nell’ipotesi di atti prodromici alla vendita del bene staggito (tra i quali l’atto di pignoramento), entro il termine di fase stabilito a pena di decadenza dall’art. 569, comma 2, c.p.c.: in altri termini, il vizio dei pignoramenti de quibus avrebbe potuto essere eccepito oltre i venti giorni, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di fase.
All’uopo, il Giudice pugliese richiamava l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione “le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall’ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo mediante opposizione agli atti esecutivi proponibili anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, in deroga all’espresso dettato dell’art. 569 c.p.c., solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569, c.p.c.”.
Di tal guisa, proseguiva il Giudice, il vizio lamentato dall’opponente, ancorché idoneo ad inficiare la validità dei pignoramenti ( atteso che come recentemente riaffermato dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 6230/2016, a fronte di una comunione legale tra coniugi, il creditore particolare è tenuto a pignorare il bene nella sua interezza), non era altrettanto idoneo ad impedire che, nel caso di specie, il processo esecutivo conseguisse il risultato tipico di soddisfazione dei creditori per il tramite dell’espropriazione.
Ad abundantiam, infine, il Tribunale osservava che, successivamente alla sanatoria della nullità dei pignoramenti per il superamento del termine di fase, era in ogni caso intervenuto il fallimento di uno dei coniugi, che aveva determinato lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 c.c., con la conseguente rimozione di ogni astratto impedimento giuridico alla realizzazione dell’espropriazione forzata.
Per quanto suesposto, il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Il coniuge non debitore ha diritto, in sede di distribuzione, alla metà del ricavato della vendita
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Ambrosio Rel. De Stefano | 31.03.2016 | n.6230
COMUNIONE LEGALE: inespropriabile la quota di pertinenza del singolo coniuge
I coniugi sono solidalmente titolari dell’intero bene in comunione
Sentenza | Tribunale Napoli nord, dott. Felice Angelo Pizzi | 15.01.2015 | n.34
PIGNORAMENTO DEL CREDITORE PARTICOLARE SUL BENE IN COMUNIONE LEGALE
il coniuge non esecutato ha diritto alla metà del ricavato della vendita
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.03.2013 | n.6575
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno