L’art. 624 bis del codice di procedura civile consente al Giudice dell’Esecuzione di sospendere il processo esecutivo per un tempo limitato, non superiore a 24 mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore. Ed invero, l’istanza può essere avanzata, singolarmente o collettivamente, dai creditori titolati ovvero dai difensori e, poiché la norma non prevede una formula particolare, è consentita la sua presentazione anche oralmente in udienza, sempre che sia garantita la presenza delle parti.
Dalla lettura della norma si evince che è esclusa la partecipazione dei creditori privi di titolo esecutivo i quali, non potendo dare impulso alla procedura esecutiva, possono eventualmente solo formulare osservazioni comunque non rilevanti per la decisione del Giudice. D’altro canto, qualora il creditore, privo di titolo lo acquisisca nel corso della procedura, potrà senza dubbio manifestare il proprio dissenso alla sospensione ovvero depositare istanza per la prosecuzione del procedimento sospeso.
La disposizione in commento prevede che il debitore debba essere “sentito”, per cui va senz’altro convocato all’udienza fissata per l’adozione del provvedimento di sospensione ma non è necessario che egli presti il proprio consenso. L’istanza di sospensione può essere formulata fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ovvero fino a 15 giorni prima della data fissata per l’incanto. Il Giudice dell’Esecuzione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dovrà valutare tutte le circostanze che giustifichino il provvedimento di accoglimento dell’istanza e dunque la temporanea “stasi” del processo esecutivo, ovvero i motivi dell’eventuale diniego.
In caso di accoglimento dell’istanza di sospensione il Giudice dell’Esecuzione dovrà disporre con ordinanza che il provvedimento di sospensione venga comunicato al custode e ne sia data notizia sui siti internet dove è pubblicizzata la relazione di stima.
La sospensione ai sensi dell’art. 624 bis del codice di procedura civile può essere disposta per una sola volta ed il relativo provvedimento è sempre revocabile su richiesta di un solo creditore, previa audizione del debitore. Ad ogni buon conto, il Giudice dell’Esecuzione potrebbe eventualmente disattendere la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione allorché sussistano motivi contrari che giustifichino la ripresa della procedura. Come anticipato, la sospensione concordata della procedura esecutiva è prevista nella misura massima di 24 mesi. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nell’ordinanza dal Giudice dell’Esecuzione, chiunque vi abbia interesse deve presentare istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva. In mancanza, infatti, decorso detto termine il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti ai sensi dell’art. 630 del codice di procedura civile.
Si ricorda infine che l’ordinanza di sospensione può essere impugnata con l’ordinario rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Una menzione particolare merita il caso del creditore fondiario che prosegua la procedura esecutiva su un immobile acquisito alla massa fallimentare. In tal caso – come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria – il creditore fondiario non ha il potere di ottenere la sospensione del processo ai sensi dell’art. 624 bis del codice di procedura civile, in quanto, sebbene l’art. 41 T.U.B. gli attribuisca un privilegio processuale, ciò non significa che egli possa far arrestare la liquidazione di un cespite dell’attivo del fallimento, pregiudicando l’interesse dei creditori concorsuali alla celere definizione della procedura fallimentare.
FOCUS
La disposizione di cui all’art. 624 del codice di procedura civile è stata introdotta con la riforma del 2005 e si è rivelata valida sia per evitare lo stallo del sistema giudiziario, con ripetute richieste di rinvio per bonario componimento, in caso di pendenza di trattative, sia per agevolare i creditori nei casi in cui, al fine di evitare che il prezzo dell’immobile si riduca all’esito di aste deserte, si voglia attendere una ripresa e/o un miglioramento delle condizioni di mercato.
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