Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi il giudicato non rileva quale vincolo (esterno) per l’accertamento giurisdizionale, ma quale diritto sostanziale del caso concreto. L’osservazione ha una conseguenza particolare in sede di giudizio di legittimità, ove si denunci la violazione del diritto del caso concreto mediante la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
Quando titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato l’interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi, è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione della norma di legge sul giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), risolvendosi in una questione di diritto, e non di fatto, allorquando il giudicato costituisca il parametro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso processo esecutivo, in quanto la fonte del diritto applicabile alla fattispecie, una volta intervenuto il giudicato, è l’accertamento in esso contenuto e non la legge generale ed astratta.
Nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di Cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Curzio – Rel. Scoditti, con la sentenza n. 5633 del 21 febbraio 2022.
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