Qualora due coniugi siano anagraficamente residenti ed effettivamente dimoranti in via abituale in due diversi immobili situati in due diversi comuni, e quindi abbiano ciascuno adibito l’immobile ad abitazione principale, si applica ad entrambi l’esenzione totale dal pagamento dell’Imposta municipale propria (IMU), prevista dall’art. 13, comma 2, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201.
Questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale Bologna, Sez. I, Pres. Est. Silvio Ignazio Silvestri, con la sentenza n. 914 del 23 dicembre 2019.
IL CASO
La vicenda trae spunto da un contenzioso fra un comune e una cittadina che ha ricevuto un avviso di accertamento per non aver versato l’Imu 2013 per l’abitazione principale che possiede a titolo di proprietà nel territorio comunale. La ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto passivo dell’Imu in quanto l’immobile in questione è detenuto a titolo di proprietà al 100% e adibito ad abitazione principale della medesima.
Nelle sue controdeduzioni, il Comune ha affermato che il contribuente che vive abitualmente in un immobile non ha diritto all’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale se il resto della famiglia vive in un altro appartamento. Questo perché il coniuge della cittadina (fra l’altro i due sono separati) è proprietario di un altro immobile, in cui vive, in un comune diverso.
Con un valido e approfondito percorso motivazionale, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto il ricorso della cittadina e ha annullato l’avviso di accertamento da parte del Comune.
REQUISITI PER L’ESENZIONE: DIMORA ABITUALE E RESIDENZA ANAGRAFICA
In primis, il Giudice ha chiarito che il legislatore identifica l’abitazione principale nella unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. È necessario dunque il concorrere di due requisiti, uno di fatto, la dimora abituale che andrà accertata caso per caso, l’altro di carattere formale, la residenza anagrafica, dipendente dalla iscrizione in un pubblico registro.
Riguardo invece al sintagma “per il possessore e il suo nucleo familiare”, la Ctp lo ha interpretato in maniera estensiva. Non è possibile, infatti, escludere dall’esenzione quelle famiglie in cui un coniuge o un figlio dimori in una città diversa per motivi di studio o di lavoro. Il legislatore, infatti, in materia di Imu, recependo questa esigenza dettata dai cambiamenti sociali, ha previsto una specifica disciplina che, in ipotesi analoghe, limita il beneficio quando uno dei conviventi dimori in un immobile sito nello stesso comune. Nessun limite normativo esiste, invece, quando gli immobili siano collocati in comuni diversi.
In sostanza, l’ordinamento ha previsto in via generale l’esenzione dal pagamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale; lo stesso legislatore ha disciplinato in modo diverso una particolare fattispecie, prevedendo, in via eccezionale, l’applicazione dell’esenzione per un solo immobile quando si tratti di più immobili collocati nello stesso comune.
EVENTUALI COMPORTAMENTI ELUSIVI
Per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune. In questo caso, non viene quindi oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo. A fronte del principio che garantisce l’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale della famiglia, occorre però garantire che la norma non venga utilizzata a fini elusivi.
Perciò la sua applicazione concreta non potrà prescindere dal riscontro circa la effettività dei requisiti richiesti: in particolare, oltre al requisito della residenza nel comune ove è situato l’immobile, che solitamente non richiede controlli difficili, occorre che sia certa l’effettività del domicilio in una abitazione diversa da quella degli altri familiari. Nell’effettuare tale riscontro sarà onere delle parti introdurre elementi di prova a dimostrazione delle rispettive posizioni e, in caso di contenzioso, sarà compito del giudice accertare l’esistenza o meno del diritto all’esenzione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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