In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l’emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l’avviso di vendita contenga l’avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell’inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all’acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull’inapplicazione delle norme.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 15985 del 7 giugno 2024.
Il caso riguardava l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso il provvedimento del 20/5/2018 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Forlì, che condannava l’opponente a pagare la somma di Euro 152.000,00, quale differenza tra l’importo per cui la medesima si era resa aggiudicataria – salvo poi decadere dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo nel termine di legge – dell’immobile pignorato nella procedura esecutiva immobiliare e il prezzo della successiva aggiudicazione del medesimo cespite: a fondamento dell’opposizione deduceva la mancata menzione, nel bando di vendita (che contemplava la sola perdita della cauzione), della “penale” prevista in caso di vendita ad un prezzo inferiore e la mancanza di colpa dell’aggiudicatario nell’inadempimento al versamento del prezzo.
La fase di merito si concludeva con la sentenza con cui il Tribunale di Forlì respingeva l’opposizione e condannava la società opponente a rifondere le spese di lite alla cessionaria del credito della banca procedente.
Il Tribunale, nella sentenza de qua, affermava l’inderogabilità, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’art. 587 cod. proc. civ., con la conseguenza che, una volta constatata l’inadempienza dell’aggiudicatario (nella specie, peraltro, non dipesa da una condotta scusabile), derivava ex lege la perdita della cauzione e, se il prezzo che si ricavava dal nuovo tentativo di vendita, unito alla cauzione, risultava inferiore a quello precedente, l’aggiudicatario inadempiente era tenuto al pagamento della differenza, anche se tale effetto non era menzionato nell’avviso di vendita.
Avverso tale decisione, la società soccombente proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Con il primo di essi, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 570 e 587 cod. proc. civ. per essersi il giudice di merito limitato a motivare il rigetto dell’opposizione richiamando il testo normativo, senza considerare che il dovere di trasparenza avrebbe imposto di inserire nel bando di vendita anche la condizione contrattuale relativa alla penale stabilita dal comma 2 del citato art. 587 c.p.c..
La Suprema Corte ha ritenuto la censura infondata, rilevando che “proprio il testo della citata disposizione – peraltro ribadito dall’art. 177, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (“L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita”) – costituisce, in realtà, la miglior dimostrazione della correttezza della decisione del Tribunale che la ricorrente mira ad inficiare adducendo argomentazioni pretestuose; infatti, riguardo a queste ultime, non solo non è previsto alcun obbligo normativo di inserire nell’avviso di vendita avvertimenti per gli offerenti circa le conseguenze della loro inadempienza, ma nemmeno può sostenersi che si tratti di “clausole contrattuali”.
Quanto al dovere di trasparenza nella vendita giudiziaria e nelle regole che la disciplinano (sul punto, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11171 del 29/05/2015, Rv. 635438-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32136 del 10/12/2019, Rv. 656506-02), gli Ermellini hanno rilevato che “lo stesso non concerne le disposizioni di legge di automatica ed inderogabile applicazione (tra le quali, gli artt. 587, comma 2, cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ.), che non incidono sulla formazione del consenso degli interessi all’acquisto, né possono ingenerare un loro legittimo affidamento.”
La Suprema Corte ha inoltre osservato che “sarebbe paradossale che il bando di vendita dovesse necessariamente riportare il testo normativo e che il mancato esplicito richiamo di una disposizione inderogabile ne consentisse la disapplicazione”.
Per questi motivi, il ricorso è stato integralmente rigettato.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE L’ASSEGNATARIO NON PAGA: IL GIUDICE NE DICHIARA LA DECADENZA
IN CASO DI INADEMPIENZA NON È PROROGABILE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 18.12.2016 |
DECADENZA DALLA AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERENTE CHE NON HA VERSATO IL SALDO PREZZO
A CHI SPETTA LA LEGITTIMAZIONE AD INCAMERARE LA CAUZIONE IN CASO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA?
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici | 03.01.2019 |
MANCATO VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
INADEMPIENZA DELL’AGGIUDICATARIO
Articolo Giuridico | 05.11.2012 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mancato-versamento-del-saldo-prezzo-di-aggiudicazione
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