Provvedimento segnalato dal dott. Christian Antonio Mitrano
L’art. 599 cod. proc. civ. e l’art. 180 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ. stabiliscono che, nell’espropriazione di beni indivisi, il creditore pignorante deve dare avviso dell’avvenuto pignoramento agli altri comproprietari, indicando il bene pignorato e la data del pignoramento ed invitando i destinatari dell’avviso a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per essere sentiti in ordine ad una possibile separazione della quota; ai comproprietari è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
La mancanza dell’avviso ai comproprietari non incide sul pignoramento, il quale è compiuto indipendentemente dall’avviso, ma sullo svolgimento ulteriore dell’azione esecutiva, la quale può proseguire solo se gli altri comproprietari del bene siano stati avvisati. Infatti, l’avviso è in funzione dell’esercizio dei seguenti poteri da parte del giudice dell’esecuzione: consentire la separazione in natura del la quota spettante al debitore esecutato, disporre la vendita della quota o la sua divisione.
L’omessa comunicazione dell’avviso ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari configura un’inattività delle parti e rende improcedibile il processo esecutivo.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Fabrizia Fiore, con l’ordinanza del 07.09.2019 (che si riporta di seguito), con la quale ha dichiarato improcedibile l’esecuzione immobiliare e ha ordinato la cancellazione del pignoramento.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice dell’esecuzione
Letti gli atti della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.Es. OMISSIS, a scioglimento della riserva assunta in data odierna;
Letta l’istanza di vendita depositata dal procedente;
Letta l’ordinanza resa in data 05.02.19 con cui questo G.E. ha accordato al creditore pignorante, o ai creditori intervenuti in grado di dare impulso alla procedura termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della medesima ordinanza al fine di comunicare l’avviso di pignoramento ex art. 599 c.p.c. ai comproprietari;
Rilevato che non è stata prodotta ulteriore documentazione;
Osservato che il procedente non ha ottemperato all’ordine di questo G.E;
Rilevato che, la suddetta condotta assume rilievo quale inattività delle parti e che l’omissione dell’avviso rende improcedibile l’esecuzione (Cass. 27.01.1999 n. 718);
Udite le parti nell’udienze all’uopo fissata;
DICHIARA
La procedura espropriativa iscritta al R.G.Es. OMISSIS improcedibile;
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari di Caserta -che esonera da ogni responsabilità al riguardo- di provvedere, alla definitività del presente provvedimento, alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 22.01.2016 ai numeri di Reg. gen. OMISSIS e di Reg. part. OMISSIS.
MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Aversa, lì 07.09.2019.
Il Giudice
Fabrizia Fiore
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