Gli articoli da 602 a 604 del codice di procedura civile disciplinano l’espropriazione contro il terzo proprietario, che si verifica quando il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto obbligatorio azionato, è gravato da responsabilità per il debito altrui.
Secondo i principi generali dettati dal codice civile all’art. 2740, il terzo è immune dalla aggressione al suo intero patrimonio, salve le ipotesi in cui si trovi in un particolare rapporto con il bene da pignorare, e precisamente:
- a) se ha acquistato il bene già gravato da pegno o ipoteca;
- b) se ha acconsentito che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di garanzia per debito altrui;
- c) se è divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori..
La dottrina e la giurisprudenza hanno poi esteso la disciplina ad una serie di altri casi analoghi.
La peculiarità del procedimento è data dalla circostanza che l’espropriazione de qua si compie congiuntamente nei confronti di due soggetti: il debitore, nella posizione di parte puramente formale sul piano processuale, mentre il vero soggetto passivo della espropriazione è il terzo, nei confronti del quale l’esecuzione è diretta, avendo ad oggetto il bene di proprietà di quest’ultimo.
A norma dell’art. 603 del codice di rito, il titolo esecutivo e il precetto vanno necessariamente notificati al terzo, che è così posto in condizione di proporre le eccezioni di cui all’art. 2859 del codice civile e le opposizioni all’esecuzione od agli atti esecutivi, nelle quali debitore e creditore sono contraddittori necessari. La notifica del titolo esecutivo e del precetto al debitore ed al terzo hanno la funzione di avvertire entrambi della instauranda procedura espropriativa, sul diverso presupposto che il debitore è tenuto ad adempiere mentre il terzo a rispondere con il proprio bene dell’inadempimento del primo.
L’atto di precetto, inoltre, deve contenere la espressa indicazione del bene di proprietà del terzo che il creditore procedente intende sottoporre ad espropriazione, atteso che, in mancanza la pretesa risulterebbe vanamente rivolta ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio e che per di più non è obbligato a rispondere con il proprio intero patrimonio.
Dunque, il vero soggetto passivo dell’espropriazione è il terzo nei cui confronti si compiono tutti gli atti di esecuzione con l’osservanza delle disposizioni relative al debitore, ciò tuttavia, non determina l’estromissione del debitore, il quale continua ad essere parte necessaria.
In tal senso, la Cassazione ha ribadito più volte (da ultimo con ordinanza n. 6836 del 16 marzo 2017) che il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, ed in tale veste deve essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.
Il debitore deve inoltre reputarsi parte necessaria nelle opposizioni all’esecuzione proposte nei confronti del creditore, anche se promosse dal terzo proprietario, in quanto tali giudizi mirano ad accertare la sussistenza dello stesso “diritto a procedere esecutivamente” e pertanto non possono che investire contemporaneamente tutti e tre i soggetti, non ammettendosi statuizioni contrastanti. Diverso è il caso delle opposizioni c.d. agli atti esecutivi, che riguardano i destinatari degli effetti dei singoli atti esecutivi (compiuti nei confronti del terzo).
FOCUS
Le ipotesi in cui il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto debitorio è gravato da responsabilità per il debito altrui, integrano la categoria della c.d. responsabilità esecutiva senza debito.
Attesa la particolarità della posizione del terzo proprietario l’ordinamento appronta diversi rimedi per consentire a questi di sottrarsi all’azione esecutiva. Gli istituti tipici sono: il pagamento dei creditori iscritti, il rilascio dei beni ipotecati e la liberazione dalle ipoteche.
A differenza del debitore esecutato, il terzo-esecutato è legittimato a presentare offerte per l’acquisto del bene pignorato, per espressa deroga stabilita dall’art. 604 del codice di procedura civile.
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