La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604 c.p.c., comma 2, o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., comma 3.
Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui all’art. 41, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604, comma 2, c.p.c, nel corso del processo esecutivo, egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Con i principi evidenziati nella sentenza n. 10808 del 5 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione riafferma la peculiarità propria del processo di espropriazione contro il terzo datore di ipoteca, anche definibile come responsabile senza debito.
Ed invero, benché esso configuri come l’unico legittimato passivo dell’azione esecutiva e, dunque, soggetto al quale solo notificare l’atto introduttivo di pignoramento, il debitore resta quello passivo dell’obbligazione che sarà soddisfatta con l’espropriazione del bene postovi a garanzia.
Il caso oggetto della pronuncia in commento origina dall’opposizione a precetto formulata dai terzi datori di ipoteca e fondata, principalmente, sull’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal creditore cessionario. A ben vedere, il medesimo diritto risultava essere stato già azionato nel lontano ’93 dall’originario creditore, ma non soddisfatto a causa della mancata notifica dell’atto di pignoramento agli eredi di uno dei datori di ipoteca, con conseguente estinzione del processo esecutivo.
L’eccezione, accolta sia in primo che in secondo grado, viene confermata anche in sede di legittimità sul presupposto che “la notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., comma 1), e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., comma 2), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604 c.p.c., comma 2, o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., comma 3”.
A parere della Suprema Corte, infatti, il dictum del succitato art. 604, comma 2, c.p.c. per il quale “ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo” è da intendersi nel senso della necessaria audizione di entrambi i soggetti e, dunque, “nel corso del processo esecutivo [il debitore] deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.”.
Nel caso di specie, allora, non risultando dagli atti dell’estinto primo processo che il debitore ne avesse avuto in qualche modo conoscenza legale, non può dirsi verificata la condizione per la quale l’atto di pignoramento contro i proprietari del bene ipotecato abbia prodotto effetti sul decorso della prescrizione del credito anche nei confronti dell’obbligato principale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO DEL TERZO DATORE: il beneficiario di prelazione ipotecaria non è creditore concorsuale
Il titolare di diritti d’ipoteca, non creditore, non deve presentare la domanda di ammissione
Ordinanza | Tribunale di Arezzo, Pres. Cecchi – Rel. Pani | 28.01.2020
FALLIMENTO DEL TERZO DATORE: il titolare di diritti d’ipoteca, non creditore, deve presentare la domanda di ammissione
Il curatore deve inviare l’avviso relativo alla partecipazione al concorso anche ai titolari di diritti reali o personali sui beni del fallito
Ordinanza | Cassazione civile, Pres. Genovese – Rel. De Chiara | 30.01.2019 | n.2657
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