ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel pignoramento di quote di srl, si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell’espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art.547 cpc e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Visto che l’art.2471 cc prevede che l’ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all’art.497 cpc per formulare l’istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Parma
Il Giudice dell’Esecuzione,
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Complessa è la questione delle forme da adottare per procedere a pignoramento di quote di s.r.l.
Il cod. civ. ammette all’art.2471 l’espropriabilità della quota di srl, precisando che l’espropriazione deve essere eseguita mediante notificazione al debitore e alla società e iscrizione al registro imprese. Peraltro, detto articolo non rinvia in modo specifico ad una delle procedure espropriative disciplinate nel codice di procedura, per cui è sostanzialmente dubbia l’applicabilità della procedura mobiliare presso il debitore, che ha ad oggetto beni mobili nel possesso del debitore, ovvero la procedura presso terzi, che ha ad oggetto crediti del debitore o beni mobili del debitore in possesso di terzi.
La prevalente giurisprudenza ha, più volte, affermato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art.812 cc (da ultimo Cass. 21.10.2009 n. 22361; Cass. 13 9 2007 n. 19161, Cass. 26.5.200, n. 6957; Cass. 23.1.1997 n. 697). In tal modo la quota, sebbene non sia un bene materiale al pari dell’azione dovrebbe considerarsi un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi.
Questa individuazione, pur importante per la soluzione del problema, non ne rappresenta la soluzione perché, detto che la quota è un bene mobile immateriale, rimane da stabilire se tale bene mobile sia da considerarsi “presso il debitore” o “presso terzi”, al fine di individuare la procedura espropriativa applicabile.
La dottrina prevalente era, in passato, verso l’applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi (Brunetti, Rivolta, Graziani, Andrioli, Berri, Grasso, Cottino, ecc.), ed anche la giurisprudenza maggioritaria, sia di legittimità che di merito, era della stessa opinione (Cass., 14.3.1957, n. 859; Cass., 11.7.1962, n. 1835; Cass., 28.2.1964, n. 454; Cass., 27.1.1984, n. 640; Cass., 12.12.1986, n. 7409; Cass., 9.12.1992, n. 13019; Cass., 4.4.1997, n. 2926, ecc). Conclusione inevitabile se si configura la quota come diritto di credito, ma, pur aderendo alla concezione della quota come bene immateriale, in queste sentenze la configurazione della quota nella società a responsabilità limitata come bene immateriale “non si pone in contrasto con il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui il pignoramento di quella quota va eseguito nella forma del pignoramento presso terzi“. Trattasi di una scelta per esclusione: escluso il pignoramento mobiliare presso il debitore (che presuppone l’esistenza di una cosa -materiale- da apprendere), ed il pignoramento immobiliare (previsto per i beni immobili) e non potendosi l’individuazione della quota da espropriare farsi se non con la collaborazione degli organi sociali, l’unica procedura raffigurabile rimane quella prevista dagli artt.543 e ss.
La tesi dell’adozione del modello procedimentale dell’espropriazione presso terzi, oggetto di convincenti critiche, è ancora seguita in molti tribunali; si veda Trib. Melfi, 13.1.2010: “Ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è sempre necessario che l’atto contenga tutti requisiti di cui all’art.543 cpc, inclusa la citazione del debitore e del terzo a comparire per rendere la dichiarazione ex art.547 cpc alla presenza del debitore esecutato“.
La soluzione di cui sopra, però, a parere del giudicante, non tiene in debita considerazione le nuove disposizioni contenute nell’art.2471 cc, introdotte con la riforma societaria, la quale norma, confermato quanto già in precedenza detto nell’art. 2480 cc circa la pignorabilità della quota, ha previsto che “il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro imprese”. Nonostante la mancanza di un riferimento espresso ad una delle procedure espropriative previste dal codice di procedura la nuova disciplina comunque esplicita le modalità per dare corso all’espropriazione delle quote di s.r.l., mostrando di voler privilegiare il creditore pignorante imponendo un regime pubblicitario con efficacia erga omnes.
Il dibattito si è spostato allora sul significato da attribuire alla disposizione richiamata dell’art.2471 cc Una parte della dottrina (Zaganelli, Busani, Ferrara jr.,Scotti, Crivelli, ecc.) interpreta l’attuale formulazione dell’art.2471 cc come una conferma dell’applicabilità del pignoramento presso terzi, ove la notificazione sarebbe finalizzata a consentire alla società la comparizione all’udienza di cui all’art.547 cpc, affinché la stessa riferisca sulla posizione globale del debitore, sulla consistenza, in termini di valore nominale, della sua quota e sulla presenza di eventuali vincoli gravanti sulla stessa.
Secondo altro orientamento, prevalentemente giurisprudenziale, (Trib. Parma, 22.2.2005; Trib. Bologna, 2.12.2004; Trib. Firenze, 7.1.2005; Trib. Milano, 16.11.2005; Trib. Bologna, 14.5. 2007), che ha sollevato numerose e fondate critiche a questo esposto, la notificazione alla società assolve molteplici funzioni, ma non ha lo scopo di consentirle di rendere la dichiarazione in udienza tipica dell’espropriazione presso terzi; e cioè serve, da un lato, a mettere a conoscenza la società di un evento che, incidendo sulla compagine sociale, produce effetti indiretti anche nei confronti della società stessa; dall’altro lato, è funzionale a rendere immediatamente operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento e che consegue all’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza (v. la richiamata sentenza del Tribunale di Udine del 18.02.2013) e della dottrina (Ballati-Marini, Il pignoramento presso terzi, 2009, Maggioli) secondo la quale le modifiche apportate all’art.2471 cc siano determinanti e che si debba considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo rispetto allo schema dell’espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all’art.547 cpc e tanto meno instaurare l’eventuale giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Anche l’elemento che potrebbe accomunare al pignoramento presso terzi il pignoramento di quote – cioè la notifica del pignoramento alla società – si giustifica con la sola esigenza di consentire l’immediata annotazione del pignoramento nel medesimo libro soci.
Ciò esposto, la mancanza di una rituale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc in merito alla forma del pignoramento con conseguente richiesta di nullità del pignoramento, conserverebbe quanto meno gli effetti del pignoramento. Dal momento che però, visto che l’art.2471 cc prevede che l’ordinanza che dispone la vendita da parte del GE debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all’art.497 cpc cc per formulare l’istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di Srl, torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare presso il debitore con conseguente applicabilità degli art.534 e ss. del cpc.
Poiché nel caso in questione il creditore procedente non ha presentato istanza di vendita nel termine di legge, il GE, visto l’art.630 cpc.
PQM
DICHIARA
l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese a spese del creditore procedente. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle ulteriori spese.
Si comunichi.
Così deciso in Parma, il 20 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2013.
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Numero Protocolo Interno : 507/2013