In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., deve essere proposta prima dell’inizio dell’udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell’inizio dell’audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la sentenza n. 23482 del 1 agosto 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
POSSIBILE SOLO SE FONDATA SU FATTI SOPRAVVENUTI OVVERO QUANDO L’OPPONENTE DIMOSTRI DI CAUSA NON IMPUTABILE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Lauropoli | 10.05.2023
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