Testo massima
In tema di esecuzione forzata per
espropriazione immobiliare, l’inadempimento dell’aggiudicatario nel deposito
del prezzo di vendita comporta, ex art. 587 cpc, la pronunzia da parte del Giudice
dell’esecuzione della decadenza dell’aggiudicatario con conseguente ordine di
incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo
incanto, senza la possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.
Così la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 790 del 15/01/2013, si è pronunciata sul ricorso promosso da alcuni
aggiudicatari, in via provvisoria, di un compendio immobiliare, avverso
l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione, dopo aver dato avvio alla cd.
procedura di rincaro, dichiarava decaduto dall’aggiudicazione il soggetto
aggiudicatario per non aver corrisposto il prezzo entro il termine stabilito.
In particolare, secondo gli
aggiudicatari provvisori, la decadenza dell’aggiudicazione non comportava la
fissazione di un nuovo incanto ma, bensì, il consolidarsi degli effetti
dell’aggiudicazione in via provvisoria.
La Corte ha rigettato il ricorso,
con condanna delle spese processuali.
Invero, spiegano gli ermellini
che, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, l’offerta
di acquisto con aumento del quinto (all’epoca dei fatti in questione, aumento
del sesto) dopo l’incanto, non determina di per sé solo la caduazione
dell’aggiudicazione provvisoria in quanto SOLO con l’apertura della gara
assume significato giuridico l’offerta in modo da consentire ad eventuali
interessati il rilancio per una miglioria del precedente prezzo.
Detta regola è dettata dalla
finalità di ricavare dalla vendita il massimo risultato sia per il debitore
(che così si libera della maggiore consistenza del debito) sia nell’interesse
dei creditori che sono più largamente soddisfatti (Cass. 10693/2007; Cass.
5164/2001).
Orbene, nel caso di specie, non
solo la gara era stata aperta me vi era stata anche l’aggiudicazione
definitiva.
Per tali motivi, correttamente il
giudice dell’esecuzione, aveva stabilito ex art.587 cpc, che non essendo stato
versato il prezzo dell’aggiudicazione nel termine stabilito doveva essere
dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario, pronunciata la perdita della cauzione
e disposto un nuovo incanto.
Le esigenze di tutela dell’aggiudicatario in via provvisoria devono
infatti confrontarsi con la preminente finalità della vendita forzata che è
quella di conseguire il massimo risultato possibile.
Del resto opinare diversamente
significherebbe dimenticare che la “prima” aggiudicazione era provvisoria e
risultava caducata per effetto dell’apertura della gara.
In conclusione, spiegano gli
ermellini, uniformandosi alle decisioni assunte nei precedenti gradi di
giudizio che, se all’aggiudicazione provvisoria segue un offerta in aumento di
un sesto con assegnazione definitiva, l’eventuale inadempimento
dell’aggiudicatario determina la sua decadenza e la disposizione di un nuovo
incanto e non già la reviviscenza della precedente aggiudicazione provvisoria.
Testo del provvedimento
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