ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è opponibile al creditore ipotecario, con ipoteca iscritta antecedentemente, il provvedimento di assegnazione della casa familiare, quand’anche questo risulti trascritto prima del pignoramento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, dott.ssa Claudia Dal Martello, con ordinanza del 24/4/2015 di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato proposta sul presupposto dell’opponibilità al creditore procedente del provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto prima del pignoramento ma successivamente all’iscrizione ipotecaria, stante l’inapplicabilità dell’2812 cc.
Con l’ordinanza in esame il Tribunale, disattendendo le eccezioni dell’opponente e aderendo all’orientamento già espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15885 del 2014, ha ribadito che nell’ipotesi di “coincidenza nella persona dell’assegnataria della casa familiare anche della qualifica di debitrice esecutata“, il godimento dell’immobile non impedisce al creditore procedente, garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, di pignorare l’immobile stesso e di determinarne la vendita coattiva. Tanto perché “non può attribuirsi all’assegnatario (che nel caso di specie è uno degli esecutati), un bene privo, sia pure ad tempus, di quei gravami che sullo stesso bene sussistevano prima dell’assegnazione medesima“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 278/2015