ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ordinanza di assegnazione della casa coniugale, pur se trascritta anteriormente al pignoramento immobiliare, non è opponibile al creditore procedente nell’ipotesi in cui questi agisca esecutivamente in forza di un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, laddove l’ipoteca in favore del creditore medesimo risulti iscritta anteriormente alla trascrizione dell’ordinanza di assegnazione dell’immobile.
In materia di assegnazione della casa coniugale, non trovano applicazione i principi che governano il rapporto tra locazione ed ipoteca, in particolare il principio dell’insensibilità della locazione all’ipoteca, atteso che mentre la locazione conserva integro il valore d’uso del bene, l’assegnazione della casa coniugale, invece, non implicando alcun obbligo di pagamento, azzera il valore d’uso dell’immobile.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Maria Letizia D’Orsi, con sentenza depositata in data 21.07.2014.
Nel caso de quo, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare promossa dalla Banca, contestando la nullità di precetto e pignoramento e ponendo a fondamento della spiegata opposizione la circostanza che la trascrizione dell’ordinanza di assegnazione della casa coniugale al debitore esecutato fosse antecedente rispetto a quella del pignoramento immobiliare. Si costituiva la Banca procedente, la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.
Con successivo atto, il debitore proponeva poi opposizione agli atti esecutivi, reiterando le censure di cui all’opposizione ex art. 615 c.p.c.. Anche in detta procedura si costituiva ritualmente la Banca procedente, che chiedeva il rigetto della domanda.
I due giudizi venivano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva e decisi con la sentenza in narrativa.
La tesi sostenuta dal debitore esecutato si fonda sull’impignorabilità dell’immobile oggetto di espropriazione, deducendosi che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, trascritto antecedentemente al pignoramento, costituisse in capo a coniuge assegnatario e figli un diritto di godimento opponibile al creditore procedente.
Il Giudice investito della controversia, invero, pur riconoscendo l’operatività del regime di trascrizione ed opponibilità di cui agli artt. 2643 e 2644 C.C. anche in materia di assegnazione della casa coniugale ex art. 155-quater C.C., addiviene comunque a conclusioni antitetiche a fronte di quelle articolate dall’opponente.
In particolare, appurato che la Banca agisse in forza di un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, e rilevato che l’iscrizione dell’ipoteca a favore della Banca medesima risultasse antecedente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il Tribunale ritiene dunque irrilevante la priorità della trascrizione di quest’ultima rispetto a quella del pignoramento.
Si afferma pertanto l’inopponibilità alla banca del diritto di godimento della casa coniugale sorto per effetto della richiamata trascrizione.
Così come nei confronti del creditore procedente, il provvedimento di assegnazione risulta inopponibile all’eventuale aggiudicatario ai sensi dell’art. 2919 C.C., in forza del quale “non sono opponibili all’acquirente i diritti acquistati dai terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante”.
Da ultimi, i rilievi concernenti la non riconducibilità, in materia di assegnazione della casa coniugale, dei principi che regolano i conflitti tra locazione ed ipoteca. Nello specifico, non può trovare applicazione il principio dell’insensibilità della locazione all’ipoteca anteriore, atteso che mentre la locazione non intacca il valore d’uso dell’immobile ai fini della vendita forzata a terzi, l’assegnazione della casa coniugale, non contemplando per sua natura alcun corrispettivo, azzera il richiamato valore d’uso, privando il creditore ipotecario del godimento tanto diretto quanto indiretto del bene.
Sulla scorta di quanto esplicato, il Tribunale procede al rigetto sia dell’opposizione all’esecuzione che dell’opposizione agli atti esecutivi, fondandosi entrambe sui medesimi assunti.
Testo del provvedimento
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