In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.
In caso di pretermissione del terzo pignorato, la controversia risulta inficiata da una nullità processuale rilevabile ex officio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 35374 del 18 dicembre 2023, con la quale è stata cassata la sentenza che aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi originariamente proposta, reputando validamente notificato l’atto di pignoramento, con condanna dell’opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall’opposto.
La Suprema Corte ha evidenziato che il grado di merito della controversia risultava inficiato da una nullità processuale rilevabile ex officio, a causa della pretermissione del terzo pignorato.
La conseguente non integrità del contraddittorio ha comportato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., al Tribunale (in persona di diverso giudice), anche per le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’esito finale della lite a contraddittorio reintegrato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NUOVI ADEMPIMENTI PER IL CREDITORE PROCEDENTE
LA RIFORMA IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022
Articolo Giuridico | 17.06.2022 |
OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: CONFIGURA SEMPRE LITISCONSORZIO NECESSARIO FRA CREDITORE, DEBITORE DIRETTO E TERZO PIGNORATO
LA NULLITÀ VA RILEVATA DI UFFICIO E VA DISPOSTA LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Saija | 13.04.2022 | n.12075
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA PROCEDURA SEGUE SEMPRE IL FORO DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DEBITORE
L’ART. 26 BIS C.P.C., COMMA 2, L.162/2014 INDIVIDUA UN FORO SPECIALE
Ordinanza | Cassazione Civile Sez. VI – 1, Pres. Valitutti – Rel. Parise | 16.02.2021 | n.3881
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