Le quote di società di persone possono essere pignorate, da parte dei creditori particolari dei soci, anche prima dello scioglimento della società o di quello del singolo rapporto sociale, sia quando l’atto costitutivo ne prevede la trasferibilità del tutto libera, sulla base del mero consenso del socio cedente, sia quando la cessione è temperata dal diritto di prelazione degli altri, singoli, soci.
La dichiarazione di impignorabilità di beni mobili e crediti, tra cui quella delle quote sociali, non può essere rilevata d’ufficio ma solo previa deduzione della parte che intende promuoverla.
Questi gli interessanti ed importanti principi espressi dal Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, Giudice Francesco Turco, nella sentenza n.92 del 06.07.2018, emessa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione.
La vicenda in esame trae origine dal giudizio di espropriazione delle quote di proprietà di un debitore di una società di persone, a seguito dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimo e non opposto.
Nell’instaurata procedura esecutiva il G.E. rigettava d’ufficio l’istanza di vendita delle stesse ritenendo impignorabili le quote di società di persone.
Avverso la detta decisione parte creditrice proponeva opposizione deducendo la pignorabilità delle quote sociali ed eccependo che, in ogni caso, l’impignorabilità non poteva essere rilevata d’ufficio.
Il Giudice con un percorso argomentativo di notevole interesse, pur ritenendo impignorabili le quote sociali stante le caratteristiche intrinseche delle stesse, ha accolto la spiegata opposizione sul presupposto della non rilevabilità d’ufficio dell’impignorabilità dei beni.
L’iter logico seguito dal Giudicante, al fine di stabilire la pignorabilità o meno delle quote sociali di una s.n.c. e più in generale delle società di persone, parte dal presupposto che le predette quote, sia delle società di capitali che di quelle di persone, possono, in astratto, essere oggetto di espropriazione e di misure cautelari dirette, funzionali alla tutela della garanzia patrimoniale.
Tuttavia, mentre l’espropriabilità delle quote della s.r.l. è espressamente prevista codicisticamente, all art.2741 c.c., lo stesso non può dirsi per le società di persone per le quali, tale possibilità va esclusa finché dura la società.
Tale principio, chiarisce il Magistrato, si desume dalla disciplina complessiva delle società personali, ispirata all’esigenza che i rapporti fra i soci siano caratterizzati da un elemento fiduciario, il quale implica che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazione sociale può essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci, ovvero di quelli che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (artt. 2252, 2284, 2322 c.c.).
Pertanto, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.
In tale ottica viene anche meglio compreso perché il legislatore, allorquando ha ritenuto di consentire ai creditori particolari del socio di soddisfarsi sui beni rappresentati dalla quota di partecipazione del loro debitore, abbia previsto la possibilità di richiedere la liquidazione della quota atteso che la stessa non determina alcuna variazione nella composizione della compagine sociale.
Tale scelta chiarisce, altresì, che l’inespropriabilità della quota non si ricollega ad un’esigenza di tutela dei creditori sociali ma è posta a protezione dei soci, in considerazione della particolare rilevanza che l’individualità di ciascuno di essi assume nei loro reciproci rapporti.
In ragione di tanto ed in considerazione della possibilità di una diversa pattuizione societaria, si rileva come nella prassi siano diffusi modelli di società di persone in cui per la cessione della quota è sufficiente il consenso del socio cedente, ma agli altri soci è riconosciuto un diritto di prelazione. Circostanze queste ultime che non precludono l’espropriabilità delle quote sociali.
Proprio sulla base di tali considerazioni il Giudice ha così affermato che la quota di società di persone, prima del suo scioglimento o di quello del singolo rapporto sociale, è espropriabile da parte dei creditori particolari dei soci, non solo quando l’atto costitutivo ne prevede la trasferibilità del tutto libera, sulla base del mero consenso del socio cedente, ma anche quando la cessione è possibile, ma temperata dal diritto di prelazione degli altri, singoli, soci.
Alla luce di tanto, facendo concreta applicazione dei principi enunciati, considerato che nella fattispecie, la previsione nello statuto della cedibilità delle quote, con diritto di prelazione per gli altri soci, non avrebbe in sé escluso la loro pignorabilità da parte del creditore particolare del socio, ma che tuttavia, lo statuto prevedeva anche la clausola di gradimento, imponendo al socio alienante, in caso di mancato esercizio della prelazione, di comunicare agli altri soci le generalità del cessionario, appunto ai fini del loro gradimento; solo per questo motivo il Giudice, non essendo le quote trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, ha ritenuto le partecipazioni impignorabili e, per l’effetto accolto il primo motivo di opposizione.
Quanto alla ulteriore eccezione mossa circa la impignorabilità del bene espropriato, il Giudice ritenendo che l’impignorabilità di beni mobili e crediti, in particolare quella di una quota sociale, non sia stabilita per ragioni di pubblico interesse, quindi con norme imperative, ma sia disposta nell’interesse esclusivo del debitore, ha così affermato che il giudice non può rilevarla d’ufficio, ma sussiste l’onere del debitore esecutato di dedurla con l’opposizione all’esecuzione.
Alla luce delle suesposte motivazioni il Giudice ha accolto l’opposizione.
Per approfondimenti sul tema dell’espropriabilità delle quote sociali si richiamano le pronunce già oggetto di pubblicazione sulla rivista:
ESPROPRIAZIONE DI QUOTA DI SRL: REGIME APPLICABILE
IL PIGNORAMENTO DI QUOTA DI SRL SI ATTUA MEDIANTE NOTIFICA AL DEBITORE E ALLA SOCIETÀ E SUCCESSIVA ISCRIZIONE DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Tribunale ordinario di Parma | 24.05.2013 |
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