L’art. 556 del codice di procedura civile prevede testualmente che “Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale”. In tale caso il pignoramento viene eseguito in forma congiunta e l’espropriazione immobiliare si cumula a quella mobiliare, dando luogo ad unico procedimento esecutivo avente ad oggetto beni diversi.
È bene evidenziare che la norma in esame non fa riferimento agli accessori, alle pertinenze e ai frutti della cosa pignorata, in quanto già compresi nel pignoramento ai sensi dell’art. 2912 del codice civile, formandone parte integrante, in virtù di un vincolo giuridico. Ed invero, la disposizione dettata dal codice civile stabilisce l’assoggettamento automatico ad esecuzione degli accessori, delle pertinenze e dei frutti della cosa pignorata a prescindere da una specifica richiesta del creditore procedente, in quanto l’immobile viene considerato nella sua globalità e la sua identificazione è finalizzata al successivo trasferimento coattivo. Al contrario, la disposizione in esame prende in considerazione quei beni mobili appartenenti al debitore esecutato che possono essere sottoposti a pignoramento secondo le regole dell’esecuzione mobiliare ovvero pignorabili unitamente al bene immobile nel quale vengono rinvenuti purché, considerati nell’insieme, ne forniscano un’utilità o comunque garantiscano un apprezzabile valore economico.
La finalità della norma è meramente economica, in quanto volta a perseguire un ricavo maggiore derivante da una vendita unitaria rispetto all’eventuale provento di una vendita separata, oltre a velocizzare la procedura per garantire in tempi più rapidi il soddisfacimento dei creditori. Al fine di individuare l’oggetto della c.d. espropriazione cumulativa la dottrina ha riconosciuto alcune ipotesi in cui certamente sussiste una relazione tra il bene mobile e il bene immobile in cui esso si trova, come nel caso una casa ammobiliata, una fabbrica con relativi macchinari, un negozio con annessi scaffali o ancora un bar con tavoli e sedie. Parte della dottrina si è tuttavia discostata dalla visione dell’esproprio cumulativo legato alla “sede” e/o allo “spazio” in cui le cose mobili vengono rinvenute atteso che, se così fosse, dovrebbe essere consentito il pignoramento congiunto dell’immobile con ogni mobile, pur non costituendone un vero e proprio arredo e dunque non legato all’immobile da “alcun rapporto di funzionalità, di abbellimento o di utilità” come nel caso dell’automobile custodita nel garage.
Spetta quindi al creditore procedente valutare l’opportunità di procedere al pignoramento congiunto del bene mobile con quello immobile, anche se non è esclusa la possibilità di procedere ad una eventuale riunione successiva delle procedure. Qualora il creditore intenda pignorare, insieme con l’immobile, i mobili che l’arredano, deve manifestare
tale volontà nell’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 555 del codice di procedura civile individuando esattamente l’immobile, i beni e i diritti immobiliari che intende sottoporre a esecuzione. In tal caso l’Ufficiale Giudiziario procede alla redazione di due atti separati per l’immobile e per i beni mobili, come stabilito dal secondo comma dell’articolo in commento, in quanto i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli artt. 518 e seguenti del codice di procedura civile e il relativo verbale dovrà fare espresso riferimento al pignoramento immobiliare che si esegue mediante notificazione e successiva trascrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 555 del codice di procedura civile. Il Giudice dell’Esecuzione competente sarà quello dell’espropriazione immobiliare, per l’attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare.
Quanto alla competenza territoriale si è osservato che qualora i beni mobili da pignorare si trovino fuori dalla circoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario che esegue la notifica del pignoramento immobiliare, il pignoramento mobiliare dovrà essere eseguito dall’ufficiale del luogo in cui gli arredi sono ubicati, sia al fine di evitare sconfinamenti di competenza sia per evitare disagi nell’organizzazione degli uffici coinvolti. Una volta eseguiti i pignoramenti e depositati i relativi atti nella cancelleria del giudice dell’esecuzione competente, verrà formato un unico fascicolo per la prosecuzione unitaria della procedura, nell’ambito della quale verrà depositata un’unica istanza di vendita nonché una sola ordinanza di vendita e di distribuzione, con distinzione tra l’immobile i beni mobili, al fine operare correttamente la ripartizione preferenziale in caso di concorso di creditori aventi a loro volta diritto di prelazione sugli immobili e sui mobili. È ipotizzabile, infine, la separazione delle procedure e in tal caso la dottrina ha distinto tra separazione per motivi di opportunità, allorché venga meno lo scopo della riunione o sia presumibile che la separazione sia più vantaggiosa e redditizia, e separazione per mancanza di connessione, quando i beni mobili pignorati non costituiscano un vero e proprio arredo dell’immobile.
FOCUS
Gli arredi e le suppellettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non sono, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest’ultimo, ma il codice consente l’esproprio dell’immobile arredato nella forma “congiunta” su mobili e immobile, per una migliore valorizzazione di quegli asset in cui sussiste una relazione “economico-funzionale” tra le due tipologie di beni.
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