Il deposito della nota di trascrizione, dalla quale risulti l’adempimento della formalità pubblicitaria, è da ritenersi possibile sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. in cui il G.E. è chiamato a pronunciarsi sulla istanza di vendita, atteso che non vi sono norme che espressamente prevedano un termine diverso ed una correlata decadenza.
Non può allo stesso applicarsi il termine di cui all’art. 567 c.p.c., fissato per il deposito della cd. documentazione ipotecaria e catastale, né quello di cui all’art. 497 c.p.c. fissato per la presentazione dell’istanza di vendita, in quanto si tratterebbe di applicare analogicamente i già menzionati termini a un documento, quale la nota di trascrizione, non espressamente contemplato.
Al pari di quanto avviene quando non vi sia stata la trascrizione del pignoramento, in caso di mancato deposito della nota di trascrizione, il G.E., all’udienza fissata per decidere sull’istanza di vendita, può (recte, deve) dichiarare l’improcedibilità del processo esecutivo.
Ed invero, secondo Cass. 10 maggio 2016, n. 9501, le ipotesi di improseguibilità dell’esecuzione o di estinzione cd. atipica o di chiusura anticipata del processo esecutivo accomunano i casi in cui il processo esecutivo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali ora per difetto di presupposti processuali ora per mancanza di condizioni dell’azione esecutiva ora per qualsiasi fatto sopravvenuto che rende impossibile l’ulteriore sviluppo del processo esecutivo. In tutti questi casi, il provvedimento adottato a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Catanzaro, Pres. Belcastro – Rel. Petrolo, con sentenza n. 1583 dell’8 novembre 2022.
LA VICENDA PROCESSUALE
I ricorrenti proponevano reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione, rigettando l’istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare, aveva ritenuto non applicabile il termine di quindici giorni previsto dall’art. 557 c.p.c. nel caso in cui a provvedere alla trascrizione del pignoramento fosse stato il creditore procedente e non l’ufficiale giudiziario.
I reclamanti, ritenendo di converso applicabile la disciplina dell’art. 557 c.p.c., chiedevano la revoca dell’ordinanza gravata e l’accertamento della tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento, con conseguente inefficacia e improcedibilità dell’atto di pignoramento stesso ed estinzione dell’intera procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la società creditrice eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità e la tardività del reclamo poiché, trattandosi di vizio relativo alla regolarità formale degli atti esecutivi, l’ordinanza del G.E. avrebbe dovuto essere impugnata con atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del reclamo con vittoria delle spese di lite.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Catanzaro rigettava il reclamo, confermando il provvedimento impugnato.
Il Giudice di prime cure adottava la suddetta decisione ritenendo il pignoramento immobiliare una fattispecie a formazione progressiva composta da due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari. In questa la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato.
Il Tribunale riteneva altresì che la trascrizione dell’atto completi il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, sia presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.
Pertanto, si rilevava che quando non sussiste la trascrizione del pignoramento, non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire, venendosi in tal caso a determinare una situazione di improcedibilità o di estinzione c.d. atipica o anticipata del processo.
Del pari, dal momento che la nota di trascrizione del pignoramento attesta l’adempimento necessario della formalità pubblicitaria, occorre dichiarare l’improcedibilità atipica del processo anche nel caso di mancato deposito della medesima, il quale deve comunque avvenire entro l’udienza in cui il G.E. è chiamato a decidere sull’istanza di vendita, non essendoci un termine di decadenza applicabile alla nota di trascrizione, se non tramite un’inammissibile analogia.
Il provvedimento, che chiude la procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Le domande attoree, pertanto, venivano rigettate, con integrale accoglimento delle difese della società creditrice e compensazione delle spese di lite.
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