Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’estinzione anticipata di un finanziamento, laddove il mutuatario attore chieda all’intermediario la restituzione di una somma di denaro per i costi “recurring”, sul presupposto dell’accertamento della nullità-inefficacia/disapplicazione di una clausola del contratto, così invocando un accertamento ricognitivo del contratto nella sua interezza, il valore complessivo della causa è da ritenersi indeterminato con conseguente devoluzione della vertenza al Tribunale, a causa dell’incompetenza (per valore) del Giudice di Pace.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Ornella Mari, con la sentenza n. 3982 del 6 ottobre 2020,
IL CASO
Un cliente conveniva in giudizio la banca – da cui aveva ricevuto un finanziamento dietro “cessione del quinto” estinto anticipatamente – chiedendone la condanna al rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd recurring versati e non goduti. Sosteneva, infatti, che l’istituto di credito, in applicazione di una clausola contrattuale limitativa del diritto al rimborso e palesemente contraria a norme imperative (chiedendone l’accertamento della nullità/ inefficacia o comunque disapplicazione), non aveva provveduto, al momento dell’estinzione, a restituirgli quanto dovuto.
La banca, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore dell’adito Giudice di Pace, oltre all’incompetenza per territorio, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Giudice di Pace ha accolto le eccezioni dell’istituto di credito.
LA DECISIONE
Con l’instaurazione del giudizio de quo, il cliente chiedeva, “previo accertamento della nullità/ inefficacia o comunque dovuta disapplicazione perché, in ultima istanza, vessatoria, della suddetta clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, nella misura in cui impedisce o limita il diritto del consumatore ad ottenere un’equa riduzione dei costi del credito non maturati, il rimborso pro quota di tutti i costi del credito (stante l’opacità delle relative previsioni contrattuali) non maturati stante l’anticipata estinzione del contratto”. La domanda era quindi duplice: rimborso dei costi recurring e accertamento della nullità/inefficacia/disapplicazione della clausola ritenuta vessatoria.
L’iter argomentativo sotteso all’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per valore è il seguente: la domanda di restituzione della somma di denaro è ben determinata (pari a € 1.182,86), ma a questa deve sommarsi la domanda di accertamento relativa alla violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (vessatorietà della clausola), circostanza che rende il valore valore complessivo della causa indeterminato con conseguente devoluzione della vertenza al Tribunale.
A tal uopo, deve inoltre tenersi in considerazione il valore del contratto stipulato (recte, del capitale finanziato) che è di gran lunga superiore ai limiti fissati per la competenza per valore del Giudice di Pace.
La pronuncia conferma l’orientamento per il quale la domanda di restituzione, pro quota, degli oneri connessi ad un contratto di finanziamento con “cessione del quinto” dello stipendio o della pensione postula un accertamento sulla validità dell’intero contratto, a prescindere dall’importo chiesto dal cliente in ripetizione.
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