Ai fini della determinazione della competenza, necessita far riferimento al contenuto concreto della domanda azionata dall’attore. La domanda di condanna della banca alla restituzione della somma delle somme indebitamente percepite relative ai costi “recurring”, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento – per il principio di cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c. — deve essere sommata alla domanda di accertamento di intervenuta violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria con conseguente nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto. Tali richieste rendono indeterminabile il valore complessivo della causa il cui esame deve essere devoluto alla cognizione del Tribunale, non del Giudice di Pace.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Roma, dott. Edmondo Mignucci, con la sentenza n. 17715 del 10 ottobre 2020,
Un cliente, in virtù dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto, chiedeva l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla restituzione di tutte le voci di costo contrattuali sostenute nel corso del rapporto con la banca. Oltre alla restituzione dei costi “recurring”, chiedeva al Giudice di Pace anche l’accertamento della violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e buona fede contrattuale in danno al consumatore con declaratoria di nullità della clausola di “estinzione anticipata del contratto”.
L’istituto di credito convenuto in giudizio eccepiva, in via preliminare, la incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale Civile di Roma. Un’eccezione ritenuta fondata ed accolta dal Giudicante.
Infatti, secondo il Giudice di Pace, ai fini della determinazione della competenza, necessita far riferimento al contenuto concreto della domanda azionata dall’attore. Nel caso di specie, la domanda di condanna dell’istituto di credito alla restituzione della somma di € 2.110,74 deve essere sommata – per il principio di cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c. – alla domanda di accertamento di intervenuta violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria con conseguente nullità della clausola di estinzione anticipata del contratto. Ne consegue che tale richieste rendono indeterminabile il valore complessivo della causa il cui esame deve essere devoluto alla cognizione del Tribunale Civile di Roma.
La pronuncia conferma l’orientamento per il quale la domanda di restituzione, pro quota, degli oneri connessi ad un contratto di finanziamento con “cessione del quinto” dello stipendio o della pensione postula un accertamento sulla validità dell’intero contratto, a prescindere dall’importo chiesto dal cliente in ripetizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO: INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE SULLE RICHIESTE DI RIMBORSO
A PRESCINDERE DALL’IMPORTO DEL RIMBORSO RICHIESTO, IL GIUDICE È TENUTO A SVOLGERE UN ACCERTAMENTO SULLA VALIDITÀ DELL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Ornella Mari | 06.10.2020 | n.3982
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