In materia di estinzione anticipata di un finanziamento, la domanda di restituzione della parte non goduta di commissioni accessorie e commissioni finanziarie previste dal contratto, può essere legittimamente rigettata, allorchè il soggetto finanziato le ha conosciute ed accettate come irripetibili, all’atto della conclusione del contratto, previa sottoscrizione per approvazione specifica della detta clausola.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Salerno M. Cinzia Sanno con la sentenza n. 2095 del 24 maggio 2021
Nella fattispecie in esame, è accaduto che un cliente agiva in danno della Banca succeduta all’Istituto con cui aveva stipulato un finanziamento, per mancato rimborso delle commissioni accessorie e finanziarie, a suo dire, non maturate per l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento suddetto.
Costituitasi in giudizio, la Banca affermava la non ripetibilità delle somme richieste da parte attrice per espressa esclusione della rimborsabilità sancita in apposita clausola del contratto, approvata e sottoscritta dal cliente.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha confermato la non ripetibilità delle somme, atteso che la domanda di restituzione della parte non goduta di commissioni accessorie e commissioni finanziarie previste dal contratto, può essere legittimamente rigettata, allorchè il soggetto finanziato le ha conosciute ed accettate come irripetibili, all’atto della conclusione del contratto, previa sottoscrizione per approvazione specifica della detta clausola.
Inoltre, la clausola di rinuncia al rimborso contrattualmente prevista, è pienamente valida ed efficace, se sottoscritta doppiamente dal cliente ai sensi dell’alt 1341 comma 2 e 1342 comma 2 c.c.
È altresì da escludersi un giudizio di vessatorietà della clausola, rilevando nel caso de quo quanto disposto dall’art. 33 Cod. Consumo.
Quest’ultimo – che ritiene vessatorie le clausole che hanno come oggetto o effetto “di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto”- non consente di ritenere vessatoria la clausola di rinuncia al rimborso, in tutti quei casi in cui, come nell’ipotesi in esame, è il cliente ad esercitare il diritto di recesso, estinguendo in anticipo, rispetto al programma contrattuale, il prestito ottenuto.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA-CQS: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI MANCATO RIMBORSO
LA PATTUIZIONE NON È IN CONTRASTO CON L’ART. 125 SEXIES TUB SE MUNITA DI DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Giudice di Pace di Barra, dott.ssa Antonella Giugliano | 09.05.2019 | n.3692
RIMBORSO ONERI: ESCLUSA AUTONOMA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA
APPLICABILE IL PRINCIPIO PRO RATA TEMPORIS EX ART. 125-SEXIES TUB
Decisione | ABF,Collegio Torino, Pres. Guastalla – Rel. Benedetti | 29.03.2017
RIMBORSABILI ANCHE I COSTI “CHE NON DIPENDONO DALLA DURATA DEL CONTRATTO”: MA PUÒ DIRSI INADEMPIENTE LA BANCA CHE SI SIA CONFORMATA ALLA NORMATIVA ITALIANA?
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 18.10.2019
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