È pienamente valida la disposizione negoziale che esclude la ripetibilità di tutte le spese e commissioni sostenute previste nelle condizioni contrattuali, in quanto conosciute da parte attrice già prima della stipula dell’operazione finanziaria.
Tale esclusione può essere avvalorata dalla circostanza che la Banca abbia altresì fornito la prova di aver rispettato gli obblighi precontrattuali di cui all’art. 124 TUB attraverso la consegna del c.d. Modulo SECCI, conformemente al modello allegato alla Direttiva Comunitaria 2008/48/CE.
Questa è la decisione assunta dal Giudice di Pace di Caserta, dott. Marco de Vingolis con la sentenza n. 472 del 10 dicembre 2020.
Nella vicenda esaminata un cliente conveniva in giudizio l’intermediario finanziario sul presupposto di aver sottoscritto in data 7 novembre 2016 un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 quote consecutive e, nel corso dell’anno 2019, alla scadenza della ventisettesima rata, si avvaleva della facoltà di estinzione anticipata del prestito.
In particolare, il cliente deduceva di aver richiesto il rimborso sia per commissioni bancarie, sia a titolo di intermediazione finanziaria secondo il criterio proporzionale “ratione temporis”.
Il Giudice ha rilevato che la Banca ha fornito la prova di aver rispettato gli obblighi precontrattuali di cui all’art. 124 TUB attraverso la consegna del c.d. Modulo SECCI, conformemente al modello allegato alla Direttiva Comunitaria 2008/48/CE.
Per tale motivo è stata ritenuta pienamente valida la disposizione negoziale che esclude la ripetibilità di tutte le spese e commissioni sostenute previste nelle condizioni contrattuali, in quanto conosciute da parte attrice già prima della stipula dell’operazione finanziaria.
Alla luce di ciò, il Giudice ha rigettato la domanda dell’attore e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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