Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell’art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, ove formulata in modo chiaro ed inequivoco, non è vessatoria.
Lo ha chiarito il Tribunale di Pavia, Giudice Laura Cortellaro, con la sentenza n. 497 del 2 maggio 2020, respingendo l’appello promosso dal cliente avverso la pronuncia del Giudice di primo grado, rilevando che l’istituto di credito convenuto aveva operato un’equa riduzione del costo del finanziamento, in sede di conteggio estintivo.
Ciò risulta conforme a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, la quale prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Inoltre nel contratto di mutuo, l’Istituto finanziario aveva indicato in maniera chiara ed inequivoca le voci di costo non rimborsabili. È orientamento consolidato in giurisprudenza quello di ritenere non vessatoria una simile clausola, qualora formulata in modo chiaro ed inequivoco.
Pertanto, richiamata la distinzione tra oneri up front (relativi all’attività preliminare, volta alla concessione del prestito) ed oneri recurring (relativi alle attività soggette a maturazione nel corso del rapporto) e precisato che solo questi ultimi possano essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata, alla luce della normativa vigente al momento dell’estinzione contrattuale e del contratto stesso, è risultato congruo quanto già restituito.
Il Tribunale di Pavia, inoltre, non ha accolto neppure la doglianza del cliente in merito alla carenza di legittimazione passiva della finanziaria in relazione al premio assicurativo, ritenendo che “la domanda di retrocessione parziale dei costi di polizza doveva essere rivolta alla compagnia assicuratrice”. In ogni caso, il Giudice ha ritenuto che, trattandosi di rapporto sorto e concluso in data precedente all’entrata in vigore della Legge n. 221/2012, non può essere accolta la domanda di rimborso del premio assicurativo, “in quanto facoltà espressamente introdotta da un successiva disposizione normativa”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO “LEXITOR”: la pronuncia della CGUE non è pertinente nel contenzioso nazionale
Il legislatore italiano ha esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l’art. 125 sexies TUB
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 30.06.2020
CASO LEXITOR: il Tribunale di Napoli conferma il “no” all’applicazione della linea interpretativa UE
La direttiva “interpretata” dalla Corte di Giustizia non è self executing. Ancora valida la distinzione tra costi “up-front” e “recurring”
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco | 10.03.2020 | n.2391
ESTINZIONE ANTICIPATA E DIRITTI DEL CONSUMATORE: L’IMPATTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL “CASO ITALIANO”
Rimborsabili anche i costi “che non dipendono dalla durata del contratto”: ma può dirsi inadempiente la Banca che si sia conformata alla normativa italiana?
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 18.10.2019
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