Non può ritenersi applicabile il novellato articolo 125 sexies T.U.B. ai contratti sorti ed estinti in epoca antecedente alla riforma del Tub, attuata con il D.lgs. 141/2010, entrato in vigore il 19.09.2010, ciò anche in quanto l’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Benevento, Giudice Antonella Pulcino n. 156 del 04 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata un cliente conveniva in giudizio la Banca chiedendo di accertare il suo diritto ex art. 125 comma 2, TUB alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto per commissioni finanziarie ed accessorie non maturate in conseguenza dell’anticipata estinzione del contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiamando in causa la società mandataria che, tuttavia, rimaneva contumace.
Il Giudice rilevava preliminarmente che l’attore in contratto espressamente accettava e sottoscriveva la clausola disciplinante gli effetti dell’estinzione anticipata che escludeva il diritto al rimborso delle somme richieste e che detta clausola in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco ed approvata peraltro in modo specifico, doveva ritenersi pienamente legittima e non vessatoria.
Tale clausola, peraltro doveva ritenersi pienamente conforme con il quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione e della estinzione anticipata, trovando all’epoca applicazione l’art. 125 T.U.B. antecedente alla riforma, attuata con il D.lgs. 141/2010, entrato in vigore il 19.09.2010.
Il Giudice ha chiarito che l’applicazione della normativa più favorevole al contratto de quo doveva escludersi tanto in virtù del generale principio di irretroattività delle leggi quanto per espressa previsione dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, la quale al primo comma testualmente recita: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione“.
In ragione di tali rilievi, il Giudice di Pace di Benevento ha rigettato la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI COSTI E COMMISSIONI
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI NON PUÒ ESSERE AD ESSI APPLICATO L’ART. 125 SEXIES T.U.B
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott. Claudio Fiorentino | 12.09.2018 | n.29486
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno