In tema di estinzione anticipata di un finanziamento, non sono rimborsabili quei costi sostenuti dal cliente a titolo di commissione finanziaria, gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i premi relativi alla polizza di assicurazione, in quanto relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto. Il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi “recurring”, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all’estinzione del finanziamento ed in cui -di fatto- non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Milano, che con la sentenza n. 694 del 23 gennaio 2020, ha accolto l’appello proposto dall’Intermediario finanziario, afferente all’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato nel 2009.
In accoglimento delle tesi difensive dell’appellante, il Tribunale ha rilevato l’erronea applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell’art. 125 comma 2 TUB (e della connessa Delibera CICR dell’8.7.1992) nella formulazione vigente al tempo della conclusione del contratto, quale “supporto normativo dell’impostazione secondo cui, al fine dell’elaborazione dei conteggi finalizzati all’estinzione del prestito al consumo, occorre operare sulla base del TAEG e non del TAN”. Il contratto oggetto di causa era stato sottoscritto sotto la vigenza della vecchia formulazione dell’art. 125 comma 2 TUB e ricade, quindi, sotto l’applicazione della Direttiva 1987/102/CE. Non rilevante è pertanto l’interpretazione europea resa sulla Direttiva del 2008. Ha ritenuto, pertanto, tuttora rilevante la distinzione tra costi up front e costi recurring, operata dalla predetta Delibera CICR ed esplicitata in apposita clausola contrattuale sottoscritta dal cliente.
I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, come la gestione della pratica o l’istruttoria, i quali sono relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto e prescindono dalla durata del rapporto di credito; cosicché non sono rimborsabili.
I costi recurring, quali ad esempio gli esborsi che la finanziaria dovrà sostenere periodicamente per prelevare la quota dello stipendio o della pensione ovvero le polizze vita, sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili, seppur limitatamente all’arco temporale tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la scadenza naturale del finanziamento stesso.
Pertanto, alla luce della distinzione di cui sopra, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’importo restituito dall’Intermediario in sede di estinzione anticipata del finanziamento fosse da ritenersi equo.
Con la pronuncia de qua, il Giudice non ha preso in esame la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia, considerando implicitamente tuttora operante la distinzione tra costi maturandi e costi maturati.
Dei principi “Lexitor” si è ampiamente discusso sulle pagine web della Rivista, avversando quella tesi che vorrebbe sancirne la diretta applicabilità al contenzioso “orizzontale” (Banca-Cliente).
Sul punto si rinvia al contributo del 18 ottobre 2019 ed alla successiva giurisprudenza di merito, secondo la quale va esclusa l’efficacia retroattiva della pronuncia della CGUE per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell’Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva inesigibilità di condotte difformi. Va parimenti esclusa l’efficacia diretta orizzontale della Direttiva 2008/48/CE “oggetto di interpretazione”.
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