In tema di estinzione anticipata di un finanziamento, non sono rimborsabili quei costi che concernono le spese di gestione della pratica, nonché le spese di istruttoria, in quanto relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto. Il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi “recurring”, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all’estinzione del finanziamento ed in cui -di fatto- non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.
Si è espresso in questi termini il Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, nella sentenza n. 21875 del 12 giugno 2020, chiamato a decidere sulla restituzione degli oneri di un contratto sottoscritto nel 2013 ed estinto anticipatamente nel 2017. Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca, per non avere quest’ultima proceduto al rimborso delle commissioni dovute ai sensi dell’art.125 sexies d.lgs n.385/93 T.U.B. e dell’art.2033 c.c..
Il GdP ha rigettato la domanda dell’attore, sulla base di un percorso motivazionale ben dettagliato e che ha preso le mosse dalla tradizionale distinzione tra costi “up-front” e “recurring” ai fini della predisposizione del conteggio di estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto. I primi corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili. I secondi, come ad esempio le polizze vita con cui si “copre” il rischio di decesso prematuro del cliente, sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili – in misura maggiore o minore – a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.
Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto la restituzione dei costi accessori relativi alle commissioni di intermediazione, cioè alle provvigioni dovute a quell’agente finanziario che promuove la stipula del contratto tra il cliente e l’istituto erogante. Tali costi sono ritenuti “up-front”, ovvero dovuti per l’attività preliminare alla concessione del mutuo e pertanto non sono rimborsabili, parimenti alle spese di istruttoria e di gestione.
Con la pronuncia de qua, il Giudice non ha preso in esame la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia, considerando implicitamente tuttora operante la distinzione tra costi maturandi e costi maturati.
Dei principi “Lexitor” si è ampiamente discusso sulle pagine web della Rivista, avversando quella tesi che vorrebbe sancirne la diretta applicabilità al contenzioso “orizzontale” (Banca-Cliente).
Sul punto si rinvia al contributo del 18 ottobre 2019 ed alla successiva giurisprudenza di merito, secondo la quale va esclusa l’efficacia retroattiva della pronuncia della CGUE per il periodo dal 4.9.2010 – data di pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. n. 141/2010 – sino al 4.12.2019 (data alla quale risalgono le nuove Linee orientative dell’Organo di Vigilanza), dovendo ritenersi legittimo il comportamento degli Intermediari che si siano adeguati alle Istruzioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, anche in relazione all’obiettiva inesigibilità di condotte difformi. Va parimenti esclusa l’efficacia diretta orizzontale della Direttiva 2008/48/CE “oggetto di interpretazione”.
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