In caso di chiusura anticipata del processo esecutivo, ex art. 187 bis disp. att. c.p.c., il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per le sole ipotesi di dichiarazione di estinzione tipica.
La predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale Potenza, Pres. Rel. Di Paolo, con la sentenza n. 742 del 23 giugno 2022.
È accaduto che una società spiegasse reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’improcedibilità parziale della procedura esecutiva per difetto di continuità delle trascrizioni, omessa notifica degli avvisi ex Art.599 c.p.c. e 180 d.a. c.p.c. e omesso deposito della certificazione sulle quote non pignorate.
Il Tribunale potentino ha ricondotto siffatta ordinanza alla categoria della “chiusura anticipata” del processo esecutivo, in quanto frutto dei poteri ordinatori che competono al giudice dell’esecuzione nella direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c..
Tale ordinanza trova il suo addentellato normativo nell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. quale disposizione che ne giustifica sul piano dogmatico la configurazione autonoma rispetto alla categoria dell’estinzione “tipica”.
La qualificazione del provvedimento impugnato nei termini sopra descritti ha comportato che il reclamo spiegato ex artt. 178 e 630 c.p.c. venisse dichiarato inammissibile, in quanto essa, essendo estinzione atipica del processo esecutivo, andava impugnata con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., che costituisce invece il mezzo stabilito per le sole ipotesi di dichiarazione di estinzione tipica.
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