In tema di estinzione del processo esecutivo, il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. è rimedio esperibile soltanto avverso i provvedimenti di estinzione c.d. tipica del processo o avverso i provvedimenti di rigetto dell’eccezione circa il verificarsi di una delle fattispecie estintive tipiche, da individuarsi nella rinuncia ex art. 629 c.p.c.; nell’inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.; nella mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive ex art. 631 c.p.c. e più di recente, nell’omissione della pubblicità della vendita nel portale delle vendite pubbliche ex art. 631 bis c.p.c., mentre per tutte le altre ipotesi di c.d. estinzione atipica, variamente denominate di improseguibilità o improcedibilità dell’esecuzione, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi.
L’insussistenza della continuità delle trascrizioni, requisito imprescindibile in sede esecutiva per poter ritenere il compendio pignorato appartenente all’esecutato, e il suo mancato ripristino nel termine ordinatorio è da ritenersi causa di estinzione c.d. atipica della procedura esecutiva, la quale da un lato è carente di una condizione dell’azione esecutiva (la ragionevole appartenenza dei beni pignorati al debitore) e dall’altro è in situazione di stallo non essendo stato rispettato dai creditori il termine ordinatorio per ripristinare la predetta continuità, né è stata chiesta dal creditore tempestiva ulteriore proroga del termine, con ciò impedendosi al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo fisiologico, ossia la liquidazione del bene dell’esecutato e la distribuzione del ricavato.
Tale provvedimento pertanto può essere impugnato soltanto con opposizione agli atti esecutivi da proporsi a norma dell’art. 617, comma 2, c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sassari, Pres. Carta – Rel. De Giorgi, con la sentenza n. 371 del 14 aprile 2023.
Nel caso di specie, il Giudice dell’Esecuzione aveva dichiarato expressis verbis “l’improcedibilità” dell’esecuzione (non l’estinzione) sul rilievo – non messo in discussione nel reclamo – della mancanza della continuità delle trascrizioni, in quanto il creditore procedente non aveva adempiuto al compimento dell’incombente nel termine ordinatorio assegnato all’uopo dal G.E. e successivamente prorogato.
Trattandosi, pertanto, di improcedibilità e dunque di una causa di estinzione atipica del processo esecutivo, il Tribunale investito del reclamo ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE COMPORTAMENTO NON È SINTOMATICO DI UN DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE
Sentenza | Tribunale di Messina, Pres. Bonfiglio – Rel. D’Angelo | 19.04.2023 | n.774
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI LEGGE DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELL’ATTO ILLEGITTIMO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Anna Rita Pasca | 12.04.2023 | n.1080
AVVERSO TALE PRONUNCIA È INAMMISSIBILE IL RECLAMO EX ART. 630 CPC
Sentenza | Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Colbacchini | 15.05.2023 | n.891
RECLAMO EX ART. 630 CPC: È IL RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
ANCHE QUANDO IL PROCESSO SIA STATO DICHIARATO ESTINTO PER ERRORE DI CALCOLO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Pres. Barbarisi – Rel. Latour | 02.05.2023 | n.335
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