ISSN 2385-1376
Testo massima
Davanti al GIUDICE UNICO del tribunale l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria.
Nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Torino, sezione terza civile, in persona del giudice dott. Edoardo Di Capua, con sentenza n.6380 pronunziata in data 29/10/2013.
Il caso trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo ove nel corso del procedimento parte opponente dichiarava di abbandonare il giudizio di opposizione ex art.306 cpc – al fine di non gravare la procedura di ulteriori spese con rinunzia agli atti del giudizio – atteso che, nelle more la società aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
A seguito della accettazione della rinunzia da parte della società opposta il giudice ha ritenuto di dover procedere con sentenza, trattandosi nel caso di specie di estinzione di un giudizio monocratico.
Ebbene, il Giudice Torinese, premessi brevi cenni sulla regolarità della rinuncia ex art.306 cpc e della successiva accettazione ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio precisando che, trattandosi di estinzione di un giudizio monocratico provvedeva sul punto con sentenza.
L’adito Giudicante ha richiamato la sentenza n.21707 /2006 con la quale la Suprema Corte aveva precisato che i commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente:
1. la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra;
2. la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti.
Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto.
Quanto al provvedimento di liquidazione delle spese, lo stesso è, invece, reso dal giudice istruttore con ordinanza inimpugnabile ex art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost..
Il Giudice ha, poi, infine, citato un’ordinanza pronunziata in data 14/12/2007 dallo stesso Tribunale con la quale era già stato stabilito che davanti al giudice unico del tribunale l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria precisando viepiù che nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale.
In conclusione, dunque, il Giudice ha dichiarato l’estinzione del processo e condannato la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese del giudizio di opposizione
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16434/2012 R.G.;
promossa da:
G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Governali del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Sergio Catalano in Torino c.so Marconi n. 7, in forza di procura speciale conferita a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 15.05.2012;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro:
la soc. D. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Salussoglia del Foro di Torino in forza di procura generale alle liti conferita con rogito notaio dott. Diego Ajmerito in data 25.05.2011 n. 1840 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo della fase monitoria) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino c.so Duca degli Abruzzi n. 6;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (cfr. verbale udienza del 14.06.2013)
Per la parte attrice-opponente:
– “dichiara di intendere abbandonare il presente giudizio di opposizione al fine di non gravare la procedura di ulteriori spese e stante l’impossibilità dei creditori di agire in sede esecutiva” con “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”.
Per la parte convenuta-opposta:
“dichiara di accettare la rinuncia e chiede di andare a sentenza in punto spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dalla soc. D. S.p.A. il Tribunale di Torino, con decreto n. 3158/12, datato 08.03.2012, depositato in data 09.03.2012, ha ingiunto alla società G. S.r.l. di pagare alla ricorrente la somma di 11.527,03, oltre interessi calcolati ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza della fattura prodotta (fattura n. 1820/FS del 29.07.2010) fino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Con atto di citazione datato 15.05.2012, ritualmente notificato in data 25.05.2012, la società G. S.r.l. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, la revoca e/o annullamento del predetto decreto nonché dichiararsi risolto per inadempimento della controparte il contratto in relazione al quale è stata emessa la fattura prodotta dalla società ingiungente (cfr. conclusioni dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta-opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, tra l’altro di respingere l’opposizione proposta e di confermare il decreto ingiuntivo.
Con ordinanza datata 20.11.2012 il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva disposta all’udienza del 16.11.2012, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e assegnato alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Con successiva ordinanza in data 29.03.2013, il Giudice Istruttore ha rigettato tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti e ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14.06.2013.
Nel corso della predetta udienza la difesa della parte attrice opponente ha dato atto che “la società G. S.r.l. ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (Tribunale di Prato R.G. n. 21/2013)” e ha dichiarato di “abbandonare il presente giudizio di opposizione al fine di non gravare la procedura di ulteriori spese” con “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”.
La difesa della convenuta opposta ha accettato la rinuncia e inoltre chiesto che il Tribunale si pronunci sulle spese del giudizio di opposizione (cfr. verbale udienza del 14.06.2013).
Il Giudice Istruttore, “ritenuto di dover procedere con sentenza, trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (cfr. ancora verbale udienza del 14.06.2013).
***
Ciò posto,
si osserva
A) Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c..
Come visto, la difesa della parte attrice ha dichiarato in udienza di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c..
Sul punto si rileva che la soc. G. S.r.l., con la procura a margine dell’atto di citazione, ha conferito espresso potere al proprio difensore, avv. Mariano Governali, di “rinunciare agli atti” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Con successiva delega in data 10.06.2013 l’avv. Governali ha poi delegato il difensore domiciliatario, avv. Marco Sergio Catalano, oltre che a sostituirlo nel corso dell’udienza del 14.06.2013, anche a chiedere in tale sede “l’abbandono del relativo Giudizio di opposizione” (cfr. delega avv. Governali agli atti).
A sua volta, il difensore della parte convenuta costituita, avv. Giorgio Salussoglia, ha dichiarato in udienza di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c., esercitando in tal modo l’espresso potere conferitogli con la procura generale alle liti a rogito notaio Diego Ajmerito e prodotta sub. doc. n. 3 del fascicolo della fase monitoria della soc. D. S.p.A. .
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall’attrice-opponente sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta-opposta, in quanto entrambe espresse da difensori legittimamente autorizzati, occorre dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
Come già indicato da questo Giudice nel corso dell’udienza del 14.06.2013, è necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
– nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
– invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
– nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
– del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
– sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
– si deve poi osservare che lo stesso Tribunale di Torino ha già avuto modo di affermare: “Davanti al giudice unico del tribunale l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria; nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre 2007 in “Giur. di merito GIUFFRÈ” 2008, n. 4, I, pag. 1043 (in “Diritto & Giustizia” on line sul sito “www.dirittoegiustizia.it” -arretrato del 18.01.2008-; Tribunale Torino, 03 dicembre 2005 in Redazione Giuffrè 2006 su Juris data on line ed in Giuraemilia sul sito “www.giuraemilia.it”; Tribunale Torino, Sent. 20 novembre 2003 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito “www. giurisprudenza.piemonte.it”);
– infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55); Tribunale Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999 (in Giur. It., 2000, 758).
B) Sulle spese processuali.
Parte attrice opponente deve essere condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, in ossequio a quanto disposto dall’art. 306, ultimo comma, c.p.c..
Tale norma prevede infatti che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, nel caso di specie, non vi è agli atti la prova di un siffatto accordo (anzi, vi è invece l’espressa richiesta di una pronuncia sul punto formulata dalla convenuta opposta).
Questo Tribunale stima equo determinare le spese di lite in conformità dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).
Deve tra l’altro osservarsi che gli importi indicati nella nota spese depositata dalla difesa della convenuta opposta in data 27.09.2013 sono stati calcolati con riferimento a voci (quali ad esempio “disamina atto di citazione in opposizione, redazione comparsa di costituzione e risposta, collazione, scritturazione
”) non più corrispondenti ai nuovi criteri di liquidazione per fasi previsti dal citato D.M. n. 140/2012 e che pertanto non possono essere posti a base della pronuncia in oggetto.
Le spese di lite si liquidano quindi come segue:
– scaglione “di riferimento valore della causa fino a Euro 25.000,00” rispettivamente, 550,00 per la fase di studio, 300,00 per la fase introduttiva, 200,00 per la fase istruttoria ed 350,00 per la fase decisoria e quindi per complessivi 1.400,00, oltre C.P.A. e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16434/2012 R.G. promossa dalla G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice-opponente) contro soc. D. ITALIA S.p.A.(parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2) dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, soc. G. S.r.l., ai sensi degli artt. 306, ult. comma c.p.c. e 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta, soc. D. S.p.A., le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi 1.400,00 = (di cui 550,00 per la fase di studio, 300,00 per la fase introduttiva, 200,00 per la fase istruttoria ed 350,00 per la fase decisoria) oltre C.P.A. e I.V.A., come per legge, ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Torino, 24.10.2013
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Minuta redatta dal MOT dott. Emanuele Migliore in tirocinio presso l’Ufficio
Sentenza n. 6380 depositata in data 29.10.2013
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 33/2013