ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l’ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all’estinzione, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632, secondo comma, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.
Questo il principio affermato dalla Suprema Corte, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Barreca, con ordinanza n. 27031, depositata in data 19.12.2014.
Nel caso in esame, il debitore proponeva ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo precedentemente dichiarato estinto, e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell’estinzione.
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha operato un’accurata disamina dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione contenenti statuizioni sulle spese di procedura, prospettando per ciascuno di essi i mezzi di impugnazione esperibili.
L’elemento discriminante posto dalla Corte di legittimità, ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, è rappresentato dal carattere definitivo del provvedimento, risultando altrimenti esperibili i rimedi tipici di cui agli artt. 630 e 617 c.p.c., ossia il reclamo e l’opposizione agli atti esecutivi.
Con riguardo ai provvedimenti sulle spese sforniti del menzionato requisito della definitività (i soli per i quali è quindi ammissibile ricorso straordinario per cassazione), la Corte di legittimità ha dunque operato un ulteriore distinguo, a seconda del fatto che la condanna alle spese risulti intrinsecamente correlata all’estinzione della procedura esecutiva, ovvero ne costituisca un “effetto”.
Il Collegio, a tal proposito, ha quindi ribadito il principio già in precedenza espresso (cfr. Cass. Civ. n. 19540/2013), in forza del quale “ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione”. Principio, questo, che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile “anche quando il giudice dell’esecuzione decida sulle spese del processo estinto con un distinto provvedimento che, pur non contenuto nell’ordinanza di estinzione, non si configuri tuttavia come un provvedimento autonomo rispetto a quest’ultima, ma ne integri e ne completi il contenuto”.
Diverso regime opera invece nell’ipotesi in cui, in conseguenza dell’estinzione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione renda provvedimenti non connotati da tale carattere accessorio o integrativo. In tale eventualità, il regime impugnatorio non può essere assimilato a quello dei provvedimenti di estinzione tipica, trattandosi di provvedimenti consequenziali, e dunque solo eventuali, rispetto ai quali “la vicenda estintiva si pone come antecedente, non tanto e non solo cronologico, quanto piuttosto logico-giuridico”.
Sul punto, la Corte, aderendo ad un consolidato orientamento (cfr. Cass. Civ. n. 9377/03; Cass. Civ. n. 8747/11), ha affermato che il provvedimento del giudice dell’esecuzione consequenziale all’estinzione, adottato ex art. 632 c.p.c., comma 2, debba essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2, c.p.c..
In conclusione, il Giudice di legittimità ha ritenuto “non ammissibile il ricorso straordinario per cassazione né avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sul regolamento delle spese del processo estinto contenuti nell’ordinanza di estinzione, né avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632 c.p.c., comma 2, poiché non aventi carattere definitivo, in quanto per i primi è esperibile il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., u.c., e per i secondi il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2″.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, pur contenendo statuizioni sulla liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto, non ne forniva una vera e propria regolamentazione, risultando per giunta emesso a distanza di quasi due anni dall’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo. In forza dei principi sopra esposti, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 553/2014