ISSN 2385-1376
Testo massima
“In virtù dell’art. 1 bis del DL n.61 del 1999, convertito in legge n.134 del 1999 per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell’8/9/1998, anche se dichiarati estinti per effetto del mancato tempestivo deposito della documentazione ipocatastale, in deroga a quanto previsto dall’art.2945 comma 3 cc, l’effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione”.
Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dott. Felice Pizzi, chiamato a decidere sull’eccezione di prescrizione proposta in sede di opposizione ex art.615 comma 1 cpc avverso l’atto di precetto notificato nel 2010, ossia dopo venti anni dalla notifica di un primo atto di precetto, seguito da una procedura esecutiva estinta nel 2005 per mancato deposito della documentazione ipocatastale.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, richiamando l’art.1 bis del DL n.61 del 1999, convertito in legge n.134 del 1999, che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art.2945 cc, per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell’ 8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell’art.1 della legge 3 agosto 1998, n.302, dispone che l’effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e che il nuovo periodo inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.
Il principio è conforme a quanto già espresso dalla Corte di Cassazione Sez. III, 11 ottobre 2006, n.21733:
“per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell’8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell’art. 1 l. 3 agosto 1998 n. 302 (in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’art.2945 cc), l’effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi dell’art. 1 bis d.l. 17 marzo 1999 n.64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla l. 14 maggio 1999 n.134 – rimaneva fermo fino alla dichiarazione di estinzione ed il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di tale dichiarazione, quale che fosse stata la sua ragione”.
Testo del provvedimento
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