I provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Novara, Pres. Est. Lorena Casiraghi, con la sentenza n. 508 del 10 novembre 2020.
Una banca, creditore procedente in una procedura esecutiva immobiliare, ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione della suddetta procedura pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione, per il venir meno della disponibilità in capo al debitore esecutato del bene oggetto di pignoramento immobiliare. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Collegio novarese.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez. III 29.4.2020 n. 8404), nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Di contro, il rimedio impugnatorio prescritto dall’art. 630 c.p.c. è esclusivamente riservato alle c.d. ipotesi di estinzione tipica, non ricorrenti nella fattispecie in esame (cfr. in tale senso, Cass. 30201/2008, che ha affermato “nell’espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica”).
Nel caso di specie, la procedura esecutiva era stata estinta per una causa diversa da quelle tipizzate dal legislatore (ovvero per il venir meno della disponibilità in capo al debitore esecutato del bene oggetto di pignoramento immobiliare).
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