L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni, con la sentenza n. 202 del 24/01/2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e una Banca per ottenere l’accertamento del fatto che la penale per il ritardato versamento dei flussi finanziari non rientri nell’oggetto della garanzia e della convenzione e per l’effetto, dichiarare illegittima la richiesta di escussione da parte dell’ADM della fidejussione.
Il Giudice ha rilevato che, dalla visura depositata dalla convenuta, è emersa l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
(a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE
GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.2051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-persone-la-cancellazione-dal-r-comporta-automatica-rinuncia-ad-azione
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE EX ABRUPTO DAL R.I. INTEGRA LA RINUNZIA TACITA AD OGNI AZIONE
I SOCI NON HANNO ALCUNA LEGITTIMAZIONE PER CREDITI LITIGIOSI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio | 15.11.2016 | n.23269
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/societa-persone-la-cancellazione-ex-abrupto-dal-r-integra-la-rinunzia-tacita-ad-azione
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