Si ringrazia per la segnalazione l’avvocato Miriam Bosurgi del Foro Milano
Con la sentenza Unicredit Bank Austria del 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21, la Corte di Giustizia ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up-front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza Lexitor.
Sebbene la sentenza n. 555 abbia avuto ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2014/17/Ue e non già della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza Lexitor), la Corte ha affermato che “l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva.
Va, poi, osservato che nella sentenza n. 555 la Corte ha valorizzato il ruolo del modulo PIES ai fini della trasparenza nella ripartizione degli oneri, funzione che nell’ambito del credito al consumo è svolta in termini sovrapponibili dal “SECCI”, rispondendo alle esigenze di tutela del consumatore.
In conclusione, si ritiene opportuno applicare anche al credito al consumo l’orientamento inaugurato dalla Corte di Giustizia in relazione al credito per l’edilizia residenziale, essendo i due ambiti chiaramente simili al pari delle normative che li regolamentano.
Così, il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice Gaetano Laviola, con la sentenza n. 994 del 7 luglio 2023, è nuovamente intervenuto sul tema della tutela del consumatore in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti personali, confermando il “mutamento di rotta” già assunto con la precedente pronuncia n.332 del 10 marzo 2023, nota ai lettori di questa Rivista per essere stata tra le prime a decretare l’abbandono della giurisprudenza “Lexitor”, a favore di un nuovo inquadramento sistematico della disciplina, nell’ambito del contesto europeo, alla luce del più recente pronunciamento dei Giudici di Lussemburgo sulla disciplina del credito immobiliare ai consumatori.
Se gli esiti risultano, dunque, sovrapponibili all’orientamento già assunto dal Tribunale calabrese, nella sentenza oggi in commento vi è un ulteriore sforzo argomentativo, che passa attraverso un concreto raffronto della disciplina di trasparenza – comunitaria e nazionale – in punto di ripartizione dei costi connessi al finanziamento.
La vicenda processuale si inserisce nel “consueto” contenzioso tra consumatore e banca, volto alla ripetizione di costi “non maturati” a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.
In particolare, la sentenza origina dall’appello promosso dal mutuatario, avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Castrovillari, che aveva rigettato la domanda volta al rimborso di “tutti i costi” connessi al credito.
Il cliente, in prime cure, aveva richiamato la nota sentenza Lexitor della CGUE, che, interpretando la direttiva n. 2008/48/CE, recepita nel nostro ordinamento nell’art. 125 sexies TUB, ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, senza alcuna distinzione tra costi recurring, vale a dire quelli soggetti a maturazione nel tempo, e up front, vale a dire quelli relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.
In sede di appello, il Tribunale di Castrovillari ha ripercorso approfonditamente l’iter normativo e giurisprudenziale che, nell’ultimo quadriennio, ha visto “infuocarsi” il dibattito sui rimborsi anticipati: da una prima chiusura alla permeabilità dell’orientamento di Lussemburgo nel contenzioso nazionale, ad una crescente apertura verso il meccanismo della “interpretazione conforme” alla direttiva, sino all’intervento “riparatore” del Legislatore nazionale con il d.l. 73/2021, che, adeguando solo “pro futuro” l’art. 125 sexies TUB alla sentenza Lexitor, è finito sotto la scure della parziale incostituzionalità, con la nota sentenza n. 263/2022 della Consulta.
Sennonché, proprio allorquando il quadro sembrava essersi allineato definitivamente verso il rimborso “all inclusive” cristallizzato in “Lexitor”, la Corte di Giustizia UE è tornata a pronunciarsi, seppur nel diverso contesto del credito “immobiliare” ai consumatori, con la sentenza “Unicredit Bank Austria” del 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21, riproponendo la piena compatibilità con il diritto unionale di un sistema nazionale volto alla riduzione dei soli costi “recurring”, e non anche degli “up-front”, a condizioni di trasparenza.
Traendo spunto da tale sentenza – e dalle inevitabili analogie tra la Direttiva sul Credito Immobiliare e la Direttiva sul Credito al Consumo – il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto di poter portare indietro le “lancette dell’orologio”, ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza “Lexitor”, e di poter (anzi “dover”) applicare a tutti i finanziamenti ai consumatori la limitazione del diritto al rimborso dei soli costi “recurring”.
Il ragionamento è chiaramente espresso dalle “massime” riportate in apertura: non è ammissibile un trattamento differenziato, in considerazione della sovrapponibilità testuale delle due direttive.
Così, testualmente, il Giudice:
«A sostegno di tale conclusione, in considerazione dei primi commenti intervenuti a seguito della nuova sentenza della Corte di Giustizia, va precisato che la circostanza per cui la stessa abbia avuto ad oggetto il credito per l’edilizia residenziale, settore diverso dal credito al consumo, che non ne consentirebbe una estensione a tale ultimo settore dei principi affermati, in realtà è frutto del meccanismo del rinvio pregiudiziale, che consente alla Corte di esprimersi soltanto sulle questioni oggetto del giudizio a quo. Del resto, qualora il settore del credito al consumo non avesse avuto alcuna interrelazione con quello del credito per l’edilizia residenziale, non vi sarebbero state ragioni per menzionare ed analizzare un precedente relativo al primo in una pronuncia avente ad oggetto il secondo».
Come anticipato, il Tribunale è andato oltre l’aspetto dell’interpretazione testuale delle Direttive, approfondendo il tema della centralità delle indicazioni di “trasparenza”, che accomuna e caratterizza la finalità di tutela del consumatore in entrambi i contesti.
In tal senso, ha «osservato che nella sentenza n. 555 la Corte ha valorizzato il ruolo del PIES e delle autorità, anche giudiziarie, nazionali nella verifica della chiarezza delle informazioni fornite al consumatore, stabilendo, in caso di contestazione sulla riconducibilità di un costo alla categoria dei recurring ovvero degli up front, un onere della prova a carico della banca (cfr. paragrafo 38 della sentenza)».
Per il Giudice, senz’altro «tale statuizione può essere applicata mutatis mutandis anche al credito al consumo», nell’ambito del quale «la funzione del PIES è svolta dal SECCI, il quale, nella sua formulazione astratta, non appare meno specifico rispetto al suo omologo previsto per il credito destinato all’edilizia residenziale. Ad ogni modo, qualora fossero riscontrate criticità, certamente le autorità nazionali, in primo luogo Banca D’Italia, potrebbero intervenire per porvi rimedio, rendendo il modulo per il credito al consumo ancor più chiaro e trasparente e senza che sia necessario garantire la rimborsabilità dei costi up front. Inoltre, in ultima istanza, nel caso in cui concretamente un SECCI presenti delle indicazioni poco chiare, l’autorità giudiziaria, applicando il principio di ripartizione dell’onere della prova così come delineato dalla Corte Ue, potrebbe adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del consumatore, il tutto a prescindere dalla tipologia di costi concretamente prevista in ognuno dei due ambiti. In altri termini, se un simile compito delle autorità nazionali può essere svolto con riferimento al credito per edilizia residenziale, non si vedono ragioni per cui lo stesso compito non possa essere svolto in relazione al credito al consumo. In definitiva, considerata anche l’attuale assenza di un orientamento di legittimità, si ritiene opportuno applicare anche al credito al consumo l’orientamento inaugurato dalla Corte di Giustizia in relazione al credito per l’edilizia residenziale, essendo i due ambiti chiaramente simili al pari delle normative che li regolamentano […]».
La ricostruzione del Tribunale calabrese, riportando il focus del dibattito sul tema della trasparente indicazione e ripartizione dei costi, consente di riportare in equilibrio le esigenze avvertite tra le parti “in causa”:
- la tutela del consumatore verso l’equa riduzione del costo del credito, a fronte di una corretta e percepibile imputazione dei costi accessori;
- il “legittimo affidamento” degli Intermediari, maturato sotto la vigenza del “vecchio” art. 125 sexies TUB e delle relative indicazioni di vigilanza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASO LEXITOR: dopo il nuovo intervento CGUE, anche la giurisprudenza nazionale ci “ripensa”
I Giudici di Lussemburgo hanno avallato la restituzione dei soli costi “recurring” per il credito immobiliare. Inammissibile un trattamento differenziato per gli altri contratti ai consumatori
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 10.03.2023 | n.332
LA SENTENZA “UNICREDIT BANK AUSTRIA” E I FANTASMI DELLA LEXITOR
Sui mutui immobiliari la Corte di Giustizia UE cambia idea e riaccende i riflettori sul “caso”
Sentenza | Corte di Giustizia UE | 09.02.2023 | n.C-555/21
CASO LEXITOR: DOPO LA CONSULTA, «CHI» RIMBORSA «COSA»?
Valgono le ordinarie regole dell’indebito e il finanziatore non può rimborsare i costi di terzi
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Bianca Manuela Longo | 05.01.2023
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