Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
E’ il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. De Chiara- Rel. Di Marzio nella sentenza n.2464 del 18.06.2021.
Nel caso di specie, la cliente correntista, nel convenire in giudizio la banca per veder dichiarare la nullità di talune clausole relative ad interessi passivi asseritamente oltre il tasso soglia, lamenta la erronea e falsa applicazione degli articoli 62, 194, 210 c.p.c. e dell’art. 119 del testo unico bancario.
La disciplina applicabile ratione temporis è quella dell’art.119 T.U.B nella versione antecedente alle modifiche apportate dall’art.4 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 14: «1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».
Invero, tale disposizione rappresenta un presidio del principio di trasparenza dell’attività bancaria, preordinata alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, ex art. 116, sia in sede di stipulazione del contratto, ex art. 117, sia nel corso della sua esecuzione, ex artt.118 e 119.
Ciò posto, il quesito affrontato dalla Suprema Corte è se il correntista possa avanzare una domanda al buio, riservando di proporre in sede giudiziale, ai sensi dell’’art. 210 c.p.c., l’istanza di deposito in giudizio, da parte della banca, degli estratti conto necessari a dare supporto probatorio alla domanda in tal modo per l’intanto avanzata in via esplorativa.
Al riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale sostiene che tra gli atti di cui si chiede l’esibizione non possono includersi gli estratti conto dei rapporti bancari, qualora siano genericamente volti alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, senza specificazione della utilità di quella acquisizione ai fini della domanda.
Secondo altro filone, invece, il cliente può chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto, ai sensi dell’art. 119, co 4 T.U.B., anche in corso di causa e con qualunque mezzo idoneo allo scopo, quindi anche l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La Corte nella pronuncia de qua, disattende quest’ultimo orientamento allo stato prevalente affermando che
il cliente ha sicuramente il diritto ad ottenere gli estratti conto direttamente dalla banca, ma non per il tramite del giudice, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., salvo che, una volta effettuata la richiesta alla banca, questa non si sia resa inadempiente al proprio obbligo.
E invero, dall’art. 119 comma 4 citato non sembra potersi desumere -anche in ragione del tenore letterale della stessa norma- che il cliente possa ottenere nelle more del giudizio la consegna degli estratti conto con qualunque mezzo idoneo, tantomeno con l’ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il quale può avere ad oggetto esclusivamente documenti che la parte non può reperire personalmente.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte, rigetta il ricorso compensando le spese.
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