ISSN 2385-1376
Testo massima
Il “disconoscimento”, operato da parte del correntista, delle sottoscrizioni agli assegni emessi ed addebitati sul conto corrente, non impedisce l’approvazione tacita degli estratti conto bancari.
Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Mario Suriano, con la sentenza n.6809 del 29/04/2014, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da una società nei confronti dell’Istituto di credito presso il quale aveva acceso due rapporti di conto corrente.
Ebbene, la società ingiunta, contestando il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli la condannava al pagamento per saldi debitori del conto corrente, eccepiva genericamente un “disconoscimento” delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni addebitati su tale conto, senza però muovere alcuna specifica contestazione in ordine alle risultanze di estratti conto prodotti dalla banca.
Per tali ragioni, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul caso de quo, ha rilevato come il disconoscimento operato dalla parte opponente si esaurisse in una mera argomentazione di carattere difensivo, posto che la banca non aveva depositato – a sostegno della propria pretesa creditoria – assegni emessi dalla società debitrice, ma aveva prodotto gli estratti dei conti de quibus dal momento della loro accensione, essendo il credito vantato in giudizio, non fondato su titoli di credito ma sulle risultanze dei rapporti di conto corrente così ampiamente documentate.
Il Giudice, dunque, ha ribadito il principio secondo il quale “la produzione in giudizio degli estratti periodici dei conto corrente da parte dell’istituto di credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell’art. 1832 c.c., determina l’onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione“. (Cassazione civile, sezione prima, Sentenza n.11626 26-05-2011 già oggetto di approfondimento su questa rivista)
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, il Giudice ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento, in favore dell’istituto di credito, delle spese di giudizio.
Per approfondimenti in materia si veda:
IL GARANTE NON È TITOLARE DI UN AUTONOMO DIRITTO DI IMPUGNAZIONE
Sentenza| Tribunale di Napoli, sezione seconda civile | 28-03-2014| n.4905
AL CORRENTISTA RIMANE LA POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA VALIDITÀ DEI TITOLI CONTRATTUALI CHE NE SONO ALLA BASE DEGLI ADDEBITI
Sentenza| Cassazione civile, sezione prima| 05-05-2006| n.10376
AL FINE DI POTER ATTRIBUIRE VALORE DI PROVA AGLI ESTRATTI PRODOTTI IN GIUDIZIO RILEVA LA MANCANZA DI IDONEE CONTESTAZIONI DA PARTE DAL CORRENTISTA
Sentenza| Tribunale di Cassin
o, Giudice Unico dott. Andrea PETTERUTI| 12-06-2012LA DEFINITIVITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO, NON TEMPESTIVAMENTE CONTESTATI, VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE DEL CORRENTISTA IL QUALE NON POTRÀ PIÙ OBIETTARLI
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 18-09-2008 n.23807
IL CLIENTE NON DEVE AVANZARE GENERICHE CONTESTAZIONI MA ADDEBITI SPECIFICI E CIRCOSTANZIATI SULLE SINGOLE POSTE DALLE QUALI DISCENDE IL SALDO CREDITIZIO
Sentenza Tribunale di Roma, Giudice Unico dott.ssa Pasqualina Condello 09-01-2012
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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