Gli estratti di conto corrente – idonei strumenti adoperabili dalla Banca ai fini della prova del credito vantato – devono considerarsi strumenti atti alla ricostruzione dell’intera movimentazione del rapporto di conto corrente.
La prova del credito vantato dalla Banca può trarsi dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultano annotati, ove gli stessi non siano contestati e se correlati con gli ulteriori elementi documentali quali ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Ragonesi, Rel. Cristiano con l’ordinanza n. 11657 del 07.06.2016.
Nella fattispecie in esame, una Banca, sul presupposto di ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, promuoveva opposizione avverso il decreto di ammissione parziale emesso dal Tribunale adito, atteso che il Giudice di merito aveva ritenuto a) non provata l’avvenuta erogazione della somma mutuata.
Avverso tale pronuncia ha promosso ricorso per cassazione l’istituto creditizio, precisando che la data certa del contratto di “anticipazione contro cessione di credito” emergeva dalla copia del contratto prodotta, sottoscritta dalla società fallita, che le era stata spedita a mezzo posta e che recava sul retro il cd. “timbro di annullo postale” in auto prestazione, avente data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento, oltre che dall’estratto certificato dei propri libri contabili, anche dagli estratti del contratto di conto corrente prodotti tanto in sede di verifica che di opposizione, sul quale le anticipazioni risultavano annotate.
La Suprema Corte di cassazione, quanto all’asserita certezza dell’anteriorità del credito vantato dalla ricorrente ha ritenuto erronea la pronuncia del Tribunale di prime cure, nella parte in cui ha totalmente omesso di esaminare buona parte dei documenti prodotti dalla Banca e di valutare se la prova da questa dovuta non potesse trarsi, in primo luogo (stante l’assenza di contestazioni del curatore) dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultavano annotati, da porre in correlazione con gli ulteriori elementi documentali (ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata) allegati agli atti.
In particolare, il collegio ha precisato che gli estratti di conto corrente idonei strumenti adoperabili dalla Banca ai fini della prova del credito vantato, atteso che gli stessi devono considerarsi idonei strumenti atti alla ricostruzione dell’intera movimentazione del rapporto di conto corrente.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso promosso dalla Banca cassando il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviava al Tribunale competente in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ESTRATTI CONTO: IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DI ACQUIESCENZA RENDE TARDIVE LE CONTESTAZIONI.
IL GIROCONTO, ANCHE SE NON ORDINATO CON DISPOSIZIONE ANTECEDENTE, ERA STATO APPROVATO SUCCESSIVAMENTE.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 26.05.2011 | n.11626
ESTRATTI CONTO: SOLO LA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE IMPEDISCE L’APPROVAZIONE
IN MANCANZA DI CONTESTAZIONE SCRITTA, GLI ESTRATTI CONTI NON CONTESTATI SI PRESUMONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL CORRENTISTA
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 14.02.2011 | n.3574
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