ISSN 2385-1376
Testo massima
Con ordinanza del 06/12/2012 la Corte di Appello di Milano ha ribadito il principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, solo la produzione degli estratti conto dall’apertura del rapporto consente l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Nel caso di specie, i giudici del merito, in considerazione della frammentaria elaborazione contabile espletata nel primo grado di giudizio, disponevano la rinnovazione della CTU la quale, tuttavia, non ricostruiva i rapporti di dare e avere tra le parti dal sorgere del rapporto ma da altro anno utilizzando come base di calcolo il saldo negativo più remoto versato in atti.
In seguito alla detta perizia, i giudici hanno disposto la rinnovazione della CTU tecnico-contabile, in quanto, come precisato dalla cassazione con sent. 10692/2007, ove la Banca gravata dell’onere probatorio della produzione degli estratti conto non abbia prodotto in giudizio tutti gli estratti, i rapporti di dare e avere tra le parti si devono calcolare partendo dal cd. “saldo zero“.
Testo del provvedimento
in allegato l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 06/12/2012
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Numero Protocolo Interno : 38/2012