In tema di conto corrente bancario, ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Allo stesso modo, il piano di rientro con contestuale espresso riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca non preclude al correntista il diritto di eccepire le invalidità inficianti il rapporto sottostante e gli illeciti addebiti pregressi, poiché l’art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito solo l’effetto di invertire l’onere della prova circa l’esistenza di una legittima causa petendi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 6741 del 30 giugno 2023.
Accadeva che il correntista e i suoi garanti convenivano in giudizio la banca contestando alla stessa di aver illegittimamente addebitato interessi ultra legali mai pattuiti ed usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e spese non dovute.
Tanto premesso, domandavano che, accertata la nullità del contratto bancario indicato per difetto di forma scritta, il Tribunale rideterminasse il saldo del rapporto di conto corrente stipulato dalle parti, con condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
I fideiussori, inoltre, chiedevano dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus per indeterminatezza dell’oggetto, nonché ai sensi dell’art. 1939 c.c., in quanto invalide le obbligazioni principali.
Si costituiva l’istituto di credito, il quale eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dal correntista, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l’infondatezza dell’avversa pretesa e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che il saldo del conto corrente corrispondesse a una somma a debito del correntista, come da pregresso atto di riconoscimento del debito.
Il Giudice si pronunciava dichiarando infondata l’eccezione di prescrizione della banca convenuta, visto che, come stabilito nell’art. 1832 cc., la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, con connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, non precludono al correntista la possibilità di formulare censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.
Tale possibilità potrà inoltre essere esercitata anche nel caso di predisposizione di un piano di rientro con contestuale espresso riconoscimento del saldo debitore indicato dalla banca, poiché l’art. 1988 c.c. attribuisce alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito solo l’effetto di invertire l’onere della prova circa l’esistenza di una legittima causa petendi.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale dichiarava non dovuti da debitore e fideiussori gli importi addebitati al rapporto di conto corrente dalla banca a titolo di interessi debitori ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese, con parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE CONTESTAZIONI RIGUARDO A VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI RELATIVI AI SINGOLI ADDEBITI ED ACCREDITI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 07.07.2023 | n.5688
Irrilevante l’asserita apocrifia della firma apposta in calce al bonifico
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci | 04.05.2022 | n.906
Può agire entro sei mesi per fatti giuridici che costituiscono titolo dell’annotazione
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Loredana Palcera | 12.10.2021 | n.2962
È POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE DI PARTITE ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
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