Il rendiconto bancario non è documento idoneo a costituire una confessione stragiudiziale in quanto, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, perchè consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.
Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l’onere di disconoscerne l’autenticità ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale – salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) – la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti con la sentenza n. 168 del 14 gennaio 2019.
Nella vicenda esaminata una Banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto in danno di due mutuatari e dei fideiussori, all’esito dell’opposizione da questi proposta.
Il Tribunale, aderendo alle prospettazioni degli opponenti aveva ritenuto che il debito relativo al mutuo ipotecario dedotto in giudizio dovesse ritenersi estinto, e ciò sia in base ad una comunicazione inviata ai clienti contenente la dichiarazione di avvenuta estinzione del mutuo, sia ad un successivo rendiconto, dal quale risultava che il debito derivante dal mutuo era azzerato.
In particolare, argomentava il Giudice modenese, sebbene la banca avesse eccepito che la lettera contenente la dichiarazione di avvenuta estinzione, fosse priva della sottoscrizione dell’istituto di credito, nulla avesse invece rilevato con riguardo al rendiconto, per cui vi era prova documentale della confessione stragiudiziale della banca in ordine all’avvenuta estinzione dell’obbligazione.
Nel proporre appello la Banca contestava l’erronea attribuzione all’estratto conto della natura di confessione stragiudiziale, trattandosi di mera dichiarazione riepilogativa inviata a tutti i clienti titolari di finanziamenti in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza bancaria, priva dei requisiti della quietanza.
In proposito il Collegio ha specificato che il predetto rendiconto, peraltro anch’esso privo della sottoscrizione dell’Istituto di credito, non potesse costituire una confessione stragiudiziale, in quanto le scritture prive della sottoscrizione non possono produrre effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte.
Inoltre, specificano ulteriormente i giudici, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti, sicchè era anche sotto questo profilo da escludersi che il documento in questione potesse avere efficacia di confessione stragiudiziale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, potendo valere tutt’al più quale indizio.
In ragione di tali rilievi e della documentata e non contestata esistenza del mutuo fondiario, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma dell’appellata sentenza ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo condannando gli appellanti a restituire alla banca le somme ricevute da quest’ultima a titolo di spese giudiziali in esecuzione della decisione di primo grado ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno