In tema di rapporti bancari di conto corrente gli estratti conto non costituiscono l’unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l’importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l’annotazione in conto delle relative partite.
L’onere probatorio ex art. 2967 c.c. gravante sulla Banca si considera assolto nel caso in cui il CTU mediante apposito software abbia provveduto alla ricostruzione dell’intero rapporto di conto corrente in relazione alla documentazione depositata.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, sez. I Pres. Pres. Aniello Rel. Guido con la sentenza n. 6384 del 13.03.2017.
Nella fattispecie esaminata è accaduto che con sentenza del 2 febbraio 2004, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda di ammissione di una banca, dopo l’espletamento di una CTU contabile ove nonostante l’inadeguata produzione degli estratti conto che erano privi di alcuni periodi, il consulente aveva risposto compiutamente ai quesiti postigli, avendo provveduto, mediante un apposito software, alla ricostruzione della situazione dei conti correnti per l’intero periodo contrattuale, sulla base della quale era pervenuto alla determinazione della sorta capitale dovuta per i periodi interessati.
Avverso tale provvedimento la BANCA propose appello, che fu accolto parzialmente per il minor importo di euro 85.873,76, in luogo dell’originario credito di lire 324.952.594, atteso che il Collegio ritenne superflua la rinnovazione di CTU espletata in primo grado, ritenendo che dagli estratti conto prodotti risultavano elementi sufficienti per consentire al perito di rispondere ai quesiti, laddove la movimentazione del conto corrente ben può essere ricostruita attraverso i dati presenti nell’apposito software.
Avverso tale pronuncia la CURATELA DEL FALLIMENTO propose ricorso per cassazione eccependo in primo luogo la mancata prova del credito della Banca per la mancata produzione integrale degli estratti conto completi relativi ai conti correnti intestati alla società fallita, ed in secondo luogo, l’erroneità della sentenza per aver illogicamente conferito rilievo all’utilizzazione di un apposito software per la ricostruzione della situazione dei conti correnti, trascurando l’avvertenza del consulente ed avvalendosi dei conteggi incompleti da quest’ultimo predisposti.
Resisteva la BANCA, precisando che la prova del credito vantato, a prescindere dalla produzione degli estratti conto, potesse desumersi dai software attestanti la movimentazione del rapporto.
Gli ermellini, pur confermando la tesi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di rapporti bancari in conto corrente la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che individuano il tasso di interesse mediante rinvio agli usi, comporta la formulazione di un duplice quesito rispetto a cui stabilire se alla mancata produzione degli estratti conto possa sopperirsi mediante una C.T.U., ha ciononostante dichiarato che non è consentito ritenere che questi ultimi costituiscano l’unico mezzo di cui la banca possa utilmente avvalersi ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, rigettando quindi il suddetto motivo di ricorso.
In particolare, il collegio ha precisato che la peculiare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l’art. 1832 cod. civ. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti non consente, peraltro, di ritenere che gli stessi rappresentino l’unico strumento utile adoperabile dalla Banca ai fini della dimostrazione delle operazioni effettuate sul conto corrente, non essendo previste limitazioni al riguardo, e ben potendo desumersi, quindi, la relativa prova dalle schede dei movimenti ovvero da altri atti o documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l’importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l’annotazione in conto delle relative partite.
Quanto alla omessa ed insufficiente motivazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio, dedotta dal ricorrente, laddove la Corte avrebbe illogicamente conferito rilievo all’utilizzazione di un apposito software per la ricostruzione della situazione dei conti correnti, il collegio ha ritenuto tale motivo inammissibile, ritenendo che la curatela nell’illustrazione delle censure non ha specificato il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione adottata.
In particolare, i giudicanti hanno specificato che le disposizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c stabiliscono che le censure sollevate con il ricorso per cassazione debbano essere precedute o seguite da un momento di sintesi, idoneo a circoscrivere l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, ai fini di evitare che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità e fondatezza (cfr. Cass., Sez. lav., 25/02/2009, n. 4556; Cass., Sez. 3, 4/02/2008, n. 2652; 7/04/2008, n. 8897), pertanto, si presuppone che in una parte del motivo o comunque del ricorso la parte enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura, il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono,(cfr. Cass., Sez. 3, 30/12/2009, n. 27680; Cass., Sez. lav., 25/02/2009, n. 4556, cit.); tale esigenza non può ritenersi soddisfatta allorquando, tale individuazione non costituisca oggetto di un’opera di puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura integrale della complessiva illustrazione del motivo, configurandosi pertanto come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.
Alla luce di tali argomentazioni la Suprema Corte rigettava il ricorso promosso dalla curatela compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguente contributo pubblicato in rivista:
ESTRATTI CONTO: IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DI ACQUIESCENZA RENDE TARDIVE LE CONTESTAZIONI
IL GIROCONTO, ANCHE SE NON ORDINATO CON DISPOSIZIONE ANTECEDENTE, ERA STATO APPROVATO SUCCESSIVAMENTE.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 26.05.2011 | n.11626
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