ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei contratti bancari di conto corrente, spetta al cliente avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicato in estratto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 09/01/2012, ha ribadito il principio affermato dai giudici di legittimità (Cass. 2006/11749, Cass. 2006/10376) secondo il quale nei contratti di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ex art.1832 cc, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto.
Invero, precisa il Tribunale, che la contabilità tenuta dalla Banca (estratti conto) costituisce prova del credito ragione per cui, qualora il cliente si limiti ad avanzare generiche contestazioni di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, tale contabilità costituirà prova del saldo attivo in favore della banca
Nel caso di specie, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, la Banca opposta aveva prodotto prodotto l’estratto conto ex art. 50 del Testo Unico legge bancaria, nonché copia degli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di causa dalla data di accensione dello stesso, con indicazione dei tassi di interesse attivi e passivi applicati nel corso del rapporto mentre gli opponenti non avevano sollevato specifiche contestazioni in ordine alla conformità delle singole annotazioni riportate negli estratti conto.
Il Tribunale, alla luce dei principi suesposti, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, affermando che il comportamento tenuto dagli opponenti equivaleva ad una tacita approvazione del saldo del conto corrente come risultante dalle scritture contabili della banca.
Le generiche contestazioni degli estratti conto bancari è tam quam non esset essendo necessario indicare le singole partite che il cliente intendeva contestare.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del giudice monocratico dott.ssa Pasqualina Condello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 167 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2007 posta in decisione all’udienza del 16.9.2011 evertente
TRA
ALFA SRL;
OPPONENTI
E
BETA SPA
OPPO
STA
OGGETTO: pagamento somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 4.8.06 la società BETA SPA, premesso che era creditrice della ALFA SRL della somma di Euro 26.673,52, quale saldo passivo del conto corrente n. (…), e che B.R. e D.L., con scrittura del 26.4.05, avevano garantito il pagamento del debito della ALFA SRL sino alla concorrenza dell’importo di Euro 143.000,00, e che sulla somma erano maturati interessi, ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di contratto, chiedeva la emissione di decreto ingiuntivo, evidenziando che aveva costituito in mora la debitrice principale ed i garanti ed era receduta dal contratto.
Il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 26.673,52, oltre interessi al tasso convenzionale e spese della procedura monitoria.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la ALFA SRL, B.R. e D.L. esponendo che:
– a seguito di alcune difficoltà dovute alla crisi di alcuni settori in cui operava la debitrice principale, R.B. e D.L. si erano visti costretti a prestare garanzia in favore della debitrice principale;
– il decreto ingiuntivo emesso era sfornito di prova e non era dato sapere come si fosse formato il credito ingiunto.
Gli opponenti chiedevano pertanto la sospensione, ai sensi dell’art.649 cpc, della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto ed il rigetto della domanda.
Si costituiva in giudizio la società BETA SPA mediante deposito di comparsa di risposta con la quale replicava che a dimostrazione del credito azionato aveva prodotto l’estratto conto ex art. 50 del Testo Unico legge bancaria, nonché copia degli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di causa dalla data di accensione dello stesso e sino al 31.3.07, con indicazione dei tassi di interesse attivi e passivi applicati nel corso del rapporto. Deduceva inoltre che la debitrice principale durante il rapporto non aveva mai formulato contestazioni specifiche sulle singole poste di addebito e/o di accredito, pur avendo la Banca inviato puntualmente i relativi estratti conto, con la conseguenza che gli opponenti erano decaduti dalla facoltà di impugnare gli estratti conto.
Chiedeva pertanto il rigetto della opposizione.
Concessi i termini di cui al 6. comma dell’art. 183 c.p.c., in difetto di richieste istruttorie, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; dopo diversi rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 16.9.11.
La opposizione non merita accoglimento.
La Banca opposta ha fornito prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
La opposta ha infatti prodotto copia del contratto di conto corrente, copia della fideiussione sottoscritta dai garanti B.R. e D.L., estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 della L. n. 385 del 1993, da cui risulta che il conto corrente n. (…), intestato alla società debitrice principale Service B. s.r.l., presentava alla data di deposito del ricorso monitorio un saldo passivo pari ad Euro 26.673,52, nonché copia degli estratti conto, periodicamente inviati al cliente, a decorrere dalla data di apertura del conto corrente (13.4.05) e sino al 31.3.07.
Dall’esame degli estratti conti è possibile evincere tutte le movimentazioni effettuate nel corso del rapporto, i singoli addebiti e gli accrediti, sicchè deve ritenersi che la BETA SPA ha dimostrato l’esistenza e l’ammontare del credito vantato, comprensivo degli interessi maturati al tasso convenzionale pattuito, capitalizzati trimestralmente, conformemente a quanto previsto all’art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Le risultanze degli estratti conto hanno efficacia di piena prova nei confronti degli opponenti considerato che questi ultimi nell’atto di opposizione hanno sollevato una contestazione generica e non specifica e che non hanno provato di avere tempestivamente contestato nel termine di legge l’importo del debito risultante dagli estratti conto, con le modalità previste dagli artt1832 e 1857 cc
E’ noto, infatti, che nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art.1832 cc, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto (Cass. 2006/11749, Cass. 2006/10376).
Non avendo gli opponenti fornito prova di avere sollevato specifiche contestazioni nel corso del rapporto in ordine alla conformità delle singole annotazioni riportate negli estratti conto, è evidente che deve ritenersi tacitamente approvato il saldo del conto corrente come risultante dalle scritture contabili della banca.
Per costante orientamento giurisprudenziale, nei contratti bancari di conto corrente, il principio secondo cui spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicato in estratto comporta che tale contabilità costituisce prova del saldo attivo a favore della banca, qualora, come nel caso di specie, il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Cass. 2000/14849, Cass. 2002/1281).
Il decreto ingiuntivo deve per i motivi esposti essere confermato.
Il rigetto della opposizione comporta la condanna degli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 167/2007 R.G., disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta la opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 20758/06 emesso dal Tribunale di Roma;
b) condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore della opposta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.207,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 857,00 per diritti, Euro 2.300,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 12,5%, IVA e CA
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Numero Protocolo Interno : 34/2012